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1b) Fase preliminare al PAU (Scoping)

Ultimo aggiornamento 22-06-2022

Ai sensi dell’art. 26-bis, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e s. m. chi intende realizzare un’opera soggetta a V.I.A. di competenza provinciale può chiedere, prima della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 27-bis, l’avvio di una fase preliminare in cui definire:

- le informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso;

- le condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

In pratica, la domanda è presentata in carta libera e deve essere corredata dei documenti specificati dal citato comma 1 (di norma non è possibile integrare eventuali lacune).

Il procedimento amministrativo è quello descritto dai commi 2 e seguenti del citato art. 26-bis; l’Autorità competente emette la comunicazione di avvio del procedimento e indice una Conferenza di Servizi istruttoria; le determinazioni della Conferenza di Servizi istruttoria sono verbalizzate e il verbale, che viene inviato anche all’interessato, conclude il procedimento.