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Autorizzazione semplice e autorizzazione ordinaria

Ultimo aggiornamento 19-06-2019

Sono soggette ad autorizzazione semplice, anche se sostituita da un provvedimento multidisciplinare, le seguenti attività non in deroga, sulla base dello specifico atto regionale citato a lato:

- Attività di lavorazioni di materiali lapidei in genere (allegato n. 7 alla D.G.R.L. n.196/2005);
- Settore trasformazione materie plastiche e gomma (allegato alla D.G.R.L. n.16603/2004).

Per l’istruttoria delle domande di autorizzazione semplice si procede in conformità con la disciplina contenuta nello specifico atto regionale (i richiami a norme abrogate sono comunque da intendersi come riferiti al D. Lgs. 3.4.2006, n.152 e s. m.); i relativi oneri sono quantificati sulla base di uno specifico tariffario, distinto da quello delle autorizzazioni ordinarie.

I restanti tipi di attività (compresi quelli non più ammessi ad autorizzazione semplice ai sensi del punto 8 della D.G.R.L. 11/12/2018, n. 983, scaricabile da questo sito, alle pagine dedicate a “Impianti e attività in deroga”) sono obbligati ad acquisire l’autorizzazione alle emissioni con modalità ordinaria.

Le istruzioni per la presentazione delle domande di settore e dei documenti da allegare a tutte le domande (anche quelle relative a provvedimenti multidisciplinari) sono accessibili dalle pagine a ciò dedicate di questo sito web.

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