Vai al contenuto della pagina

Emissioni in atmosfera: acquisizione delle autorizzazioni semplici e ordinarie

Ultimo aggiornamento 02-01-2019

Il gestore presenta la domanda di autorizzazione settoriale, redatta in conformità con l’opportuno modello che si riporta al termine di questa pagina, adeguatamente compilata e in regola con le norme in materia di bollo, alla Provincia di Cremona, al Dipartimento A.R.P.A. ed al Comune territorialmente competenti; la domanda deve essere corredata della ricevuta di versamento degli oneri di istruttoria (le modalità di pagamento sono specificate nelle pagine dedicate agli oneri di istruttoria della sezione Ambiente di questo sito; la causale del versamento deve essere “spese istruttoria autorizzazione ordinaria – capitolo 4469” oppure “spese istruttoria autorizzazione semplice – capitolo 4469”) e di una relazione tecnica (elaborata utilizzando il modello in allegato B, che si riporta al termine di questa pagina) descrittiva del ciclo produttivo, delle emissioni generate e delle tecnologie adottate per contenere l’inquinamento atmosferico, completa delle necessarie cartografie (così come specificate al termine dell'Allegato B).

La relazione e le carte devono essere presentate in formato digitale (preferibilmente mediante messaggio telematico inviato con posta elettronica certificata protocollo@provincia.cr.it, oppure su CD); deve anche essere consegnata una stampa in formato A0 delle carte.
Acquisiti i pareri del Dipartimento A.R.P.A. e del Comune competenti per territorio, mediante indizione di una apposita Conferenza dei servizi, di norma in modalità semplificata e asincrona, la Provincia rilascia l’atto autorizzativo, comprensivo dei limiti e delle prescrizioni previste dalla normativa di riferimento; l’autorizzazione ha durata di 15 anni e viene notificata all’interessato. Qualora l’autorizzazione sia sostituita da un provvedimento multidisciplinare, limiti e prescrizioni che disciplinano le emissioni sono contenuti nell’apposita sezione dell’allegato tecnico che costituisce parte integrante del provvedimento stesso.

Il procedimento descritto si applica ai casi di nuovi stabilimenti, di trasferimento di uno stabilimento esistente e di modifica sostanziale di uno stabilimento esistente (così come definita dalla D.G.R.L. 18/12/2017, n. 7570, scaricabile da questo sito, alle pagine dedicate a “Modifiche impiantistiche e volture”).


 

 Vedi la scheda procedimento

Allegati: