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Gli obblighi per il distributore di combustibile

Ultimo aggiornamento 28-03-2012

I distributori di combustibile sono tenuti a fornire agli Enti Locali e agli organismi competenti le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.

I gestori delle reti di teleriscaldamento sono equiparati a tutti gli effetti ai distributori di combustibile e pertanto soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle proprie utenze attive.

Il mancato invio dei dati è passibile di sanzione ai sensi dell’art. 27, comma 2 della L.R. 24/06.

Sul sito www.curit.it si trovano le istruzioni per la registrazione al CURIT e le procedure operative per la compilazione dei file relativi alle proprie utenze.