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Rendimenti minimi

Ultimo aggiornamento 28-03-2012

Si riportano i rendimenti minimi di combustione per i generatori di calore, come da Parte 7 della DGR 6303/07.

Il rendimento minimo ammissibile è diverso a seconda del tipo di generatore, del fluido termovettore, e dell’anno di installazione.

Caldaie installate antecedentemente al 29/10/93
per tutte h min DPR >= 82 + 2LogPn

Caldaie installate dal 29/10/93 fino al 31/12/97
per tutte h min DPR >= 84 + 2LogPn

Caldaie installate dal 1/1/98 fino al 07/10/05
Caldaie standard: h min DPR >= 84+2LogPn
Caldaie a bassa temperatura: h min DPR >= 87,5+1,5LogPn
Caldaie a gas a condensazione: h min DPR >= 91+LogPn

Caldaie installate dal 08/10/05
per tutte h min DPR >= 89 + 2LogP

Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore (dato di targa).

Per potenza nominale superiore a 400 kW il valore del rendimento di combustione deve essere uguale o superiore al valore sopra indicato e calcolato a Pn = 400 kW.

Per i generatori ad aria calda si devono applicare invece le seguenti relazioni:

Generatori installati antecedentemente al 29/10/93
per tutti h min DPR >= 77 + 2LogPn

Generatori installati a partire dal 29/10/93
per tutti h min DPR >= 80 + 2LogPn

Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore (dato di targa).

Per potenza nominale superiore a 400 kW il valore del rendimento di combustione deve  essere uguale o superiore al valore sopra indicato e calcolato a Pn = 400 kW.