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Modifica, rinnovo e voltura dell'AUA

Ultimo aggiornamento 24-04-2024

MODIFICA SOSTANZIALE

Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale (ad esempio la variazione rilevante dell'assetto e/o della gestione dello stabilimento, dei suoi di scarico e/o delle sue emissioni, aggiornamento dei limiti o di una o più prescrizioni) è tenuto a presentare la relativa istanza sulla piattaforma telematica indicata dal SUAP territorialmente competente; sarà necessario spuntare:

Le spese istruttorie dovranno essere versate per il solo titolo interessato della modifica.

L'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, mediante compilazione dell'apposita dichiarazione, dovrà riguardare sia il bollo sull'istanza che il bollo sul provvedimento.

MODIFICA NON SOSTANZIALE

Il Gestore che voglia effettuare una modifica non sostanziale della propria attività (ad esempio: la variazione marginale dell'assettoe/o della gestione dello stabilimento), è tenuto a presentare, attraverso il canale telematico (piattaforma) una COMUNICAZIONE di modifica non sostanziale dell’AUA, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

La procedura indicata dalla nuova D.G.R. 9 dicembre 2019 – n. XI/2606 prevede che il Suap non prenda parte al procedimento di modifica non sostanziale, pertanto la comunicazione dovrà essere inoltrata in automatico, dalla piattaforma stessa, alla Provincia la quale provvederà alle verifiche istruttorie; eventuali integrazioni saranno richieste direttamente all’impresa, al fine di non rallentare il percorso istruttorio.

Decorsi 60 giorni dalla comunicazione all’Autorità competente, in assenza di segnalazioni o dinieghi da parte della stessa, il procedimento si intende concluso nella forma del silenzio-assenso.

l’Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, provvede con apposita nota, alla presa d’atto delle modifiche non sostanziali intervenute, la trasmissione della stessa andrà direttamente al Gestore, nonchè al SUAP, e a tutti i soggetti interessati per conoscenza.

Il SUAP provvederà al caricamento di tale comunicazione sulla piattaforma telematica per l’alimentazione del fascicolo d’impresa e del registro AUA.

L’eventuale presa d’atto non modifica la scadenza originaria dell’Autorizzazione Unica Ambientale.

Si precisa che non sarà necessario l’assolvimento dell’imposta di bollo, né il versamento di oneri istruttori.

Qualora la piattaforma telematica non sia ancora dotata di apposita modulistica, fino alla data del 1/07/2020 si potrà utilizzare l’attuale procedura, inviando una comunicazione, all’Autorità competente, e per conoscenza al SUAP, non soggetta ad imposta di bollo, a cui dovranno essere allegati: una relazione tecnica che illustra analiticamente le variazioni proposte e la planimetria aggiornata dello stabilimento (solo se tali variazioni sono destinate a conferirgli un assetto differente da quello rappresentato precedentemente).

VOLTURA

Nel caso intervengano variazioni nella denominazione del soggetto cui è esplicitamente intestato il provvedimento di AUA di uno stabilimento in esercizio, ovvero della titolarità di un’Autorizzazione Unica Ambientale già rilasciata (ovvero della partita IVA o della forma societaria) ed in assenza di modifiche impiantistiche, occorre che il nuovo Gestore, presenti un’istanza di voltura tramite il canale telematico in uso al SUAP territorialmente competente.

La procedura indicata dalla nuova D.G.R. 9 dicembre 2019 – n. XI/2606 prevede che:

Qualora la piattaforma telematica non sia ancora dotata di apposita modulistica, fino alla data del 1/07/2020 si potrà utilizzare l’attuale procedura, utilizzando la modulistica presente sul nostro sito internet o apposita modulistica fornita dal Suap interessato, e più precisamente:

 

Si ricorda che qualora l’autorizzazione da volturare fosse comprensiva dell’autorizzazione alla gestione rifiuti sarà necessario fare attenzione agli allegati richiesti.

 Vedi la scheda procedimento

Allegati: