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Quando è possibile non richiedere l'AUA

Ultimo aggiornamento 02-02-2017

Secondo l'art. 10 del D.P.R. 59/2013 la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'art.3, comma 1, del regolamento salvo che l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione per l'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 272 D.lgs. 152/2006, ovvero che tutti gli altri titoli ambientali, ad esclusione appunto della comunicazione relativa all'art.272 D.lgs. 152/2006, siano lontani dalla naturale scadenza (Circolare ministeriale 7/11/2013, n. 49801 punto 4).


 

La suddetta comunicazione dovrà essere presentata telematicamente al SUAP territorialmente competente il quale la trasmetterà all'Autorità competente (Provincia).

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