PROVINCIA DI CREMONA

CONSULTA PROVINCIALE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI DI BASE – REGOLAMENTO.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 66 del 27.04.2005

******

Art. 1

Istituzione

La Provincia di Cremona, nel quadro delle proprie funzioni di promozione e sviluppo della cultura, concorre alla diffusione della musica favorendo e sostenendo le iniziative dirette a sviluppare, nell’ambito del proprio territorio, la conoscenza della musica fra i cittadini ed a favorire la loro partecipazione attiva alla vita musicale.

A tal fine, ai sensi dell’art. 24 del vigente Statuto della Provincia di Cremona è istituita la «Consulta Provinciale delle Attività Musicali di Base», che raggruppa gli organismi e le associazioni bandistiche, strumentali non bandistiche e corali amatoriali della provincia di Cremona.

Art. 2

Scopi

La Consulta persegue, prioritariamente, i seguenti scopi generali:

Art. 3

Sede

La Consulta ha sede di norma presso la Provincia di Cremona, corso Vittorio Emanuele II n. 17, 26100 Cremona.

Il Presidente può stabilire, in via eccezionale, di riunire la Consulta in sede diversa, nell’ambito del territorio provinciale, quando sussistano particolari esigenze.

Art. 4

Composizione e funzionamento

La Consulta è così composta:

È consentito farsi rappresentare; non sono ammesse più di due deleghe.

Su invito del Presidente, possono inoltre partecipare alla Consulta esperti nelle materie inerenti agli scopi della Consulta stessa.

La Consulta si riunisce almeno due volte all’anno, all’inizio e alla fine di ogni stagione artistica.

La Consulta è convocata dal Presidente, per propria iniziativa o per richiesta scritta fatta da componenti rappresentativi di almeno un quinto dei membri della Consulta stessa. In quest’ultimo caso la riunione deve aver luogo entro quindici giorni da quello in cui perviene la richiesta.

L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno della seduta è spedito, per posta ordinaria o elettronica, ai membri della Consulta almeno sette giorni prima della riunione ridotti a tre in caso di urgenza. Della convocazione è data comunicazione al Presidente della Provincia.

L’ordine del giorno è fissato dal Presidente della Consulta e deve comprendere anche gli oggetti la cui trattazione sia stata richiesta, per iscritto, da un componente della Consulta.

In prima convocazione la seduta è valida con la presenza della metà dei componenti la Consulta. Nel caso manchi il numero legale, trascorsi 30 minuti il Presidente dichiara deserta la seduta e ne dà atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti.

In seconda convocazione che può aver luogo dopo mezz’ora dalla prima la riunione è valida anche in presenza di un terzo dei componenti.

Le riunioni della Consulta sono pubbliche.

Le decisioni della Consulta sono prese a maggioranza dei voti dei componenti presenti o rappresentati.

Di ogni seduta della Consulta viene redatto apposito Verbale a cura di un dipendente della Provincia, che funge da Segretario, scelto a giudizio del Dirigente del Settore competente per Assessorato. Il Verbale è sottoposto all’approvazione della Consulta nella successiva riunione. Copia dei verbali delle sedute è trasmessa ai componenti della Consulta e al Presidente della Provincia a cura del Segretario. Il Segretario della Consulta deve, tra l’altro, provvedere alla raccolta cronologica dei verbali e alla registrazione delle sedute e delle presenze.

Per le riunioni della Consulta non è prevista la corresponsione di indennità di presenza ai componenti.

Agli esperti esterni invitati ai lavori della Consulta potranno essere attribuiti compensi definiti, preventivamente e di volta in volta, da apposita determinazione dirigenziale.

Art. 5

Durata

La Consulta resta in carica per la durata della tornata amministrativa.



Se la deliberazione di istituzione della consulta ottiene l’immediata eseguibilità, il Consiglio potrà procedere alla nomina dei due Consiglieri componenti la Consulta nella stessa seduta.