La normativa in materia di inserimento lavorativo di soggetti disabili (di cui alla Legge n. 68/99) sono rivolte a:
- consentire un “collocamento mirato per l’invalido, coerente con le sue capacità professionali e con il contesto produttivo, evitando lo scarico sulle aziende di personale non adatto”;
- prevedere, prima del collocamento nelle aziende, un contatto con compiti di valutazione e smistamento di opportunità offerte sia al soggetto interessato, sia alle imprese;
- attivare un cambiamento culturale con il passaggio da una modalità d’inserimento impositiva poco attenta alle qualità delle persone a una modalità consensuale;
- considerare la persona disabile una risorsa per l’impresa e non un problema.
Di conseguenza sono stati determinati alcuni vincoli:
- obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro pubblici e privati di soggetti disabili nella seguente misura:
- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
- Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
- Divieto per il datore di lavoro di richiedere al lavoratore disabile una prestazione incompatibile con le sue menomazioni;
- obbligo del datore di lavoro di adeguare il posto di lavoro alle normative vigenti eliminando tutte le barriere architettoniche;
- obbligo da parte dei governi centrali e locali di finanziare progetti volti all’inserimento lavorativo.
