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Handicap e invalidità: differenze

Gli  accertamenti per il riconoscimento della condizione di invalidità civile e di handicap viene effettuato presso l’ASL di Cremona, competente per il territorio  di residenza  del richiedente.
Il compito viene svolto da apposite commissioni mediche che hanno una specifica composizione e che previo esame del richiedente redigono un atto finale che attesta il riconoscimento ovvero il mancato riconoscimento dell’invalidità civile e dell’handicap.
Handicap e invalidità civile non sono la stessa cosa, non necessariamente uno stato di invalidità si accompagna allo stato di handicap e viceversa.
L’invalidità civile è disciplinata dalla legge 118/1971 successive modifiche mentre la condizione di handicap, da un punto di vista normativo trova il suo riconoscimento con la legge 104/1992.
I due concetti vanno distinti da un punto di vista medico; mentre l’invalidità civile può essere definita in termini puramente medico-legali, la condizione di handicap assume un significato più ampio e generico e si avvicina  a una concezione più propriamente medico-sociale.
L’accertamento dell’invalidità civile è basato sull’assegnazione di un valore percentuale di invalidità connesso  all’entità della minorazione, l’accertamento dell’handicap prende invece in considerazione le difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni psico-fisiche può incontrare.
L’handicap si definisce infatti, come la situazione di svantaggio sociale che risulta dalla combinazione tra menomazioni e contesto di riferimento della persona.

L’invalidità civile riguarda invece la minorazione in sé, avulsa dal contesto sociale di riferimento ed afferente esclusivamente alle caratteristiche e possibilità fisiche, intellettive e sensoriali della persona.

La differenza tra i due stati è inoltre dimostrata dalla diversa composizione della commissione di accertamento, che per l’handicap prevede l’intervento di ulteriori figure professionali, quella dell’operatore sociale (assistente sociale, psicologo, educatore) e quello dell’esperto  per i casi da esaminare.

Dal 1 gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap, e disabilità devono essere presentate all’INPS, unitamente alla certificazione medica, unicamente tramite Internet.
Chi intende presentare domanda per il riconoscimento di una infermità invalidante deve:

  1. recarsi da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante;
  2. presentare ad INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), domanda di riconoscimento dei benefici;
  3. effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata.