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Tributo per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione, igiene dell'ambiente

Ultimo aggiornamento 12-12-2023

Presupposto impositivo

L’art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 prevede a favore delle Province, a decorrere dal 1 gennaio 1993, un tributo annuale connesso all’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l’organizzazione dello smaltimento rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.

Tale tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.

L’aliquota viene stabilita annualmente dalla Provincia entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello cui si riferisce, in misura non inferiore all’1 per cento né superiore al 5 per cento della tassa sui rifiuti.

Modalità di versamento

Il concessionario della riscossione incaricato dai Comuni della riscossione dell'imposta sui rifiuti è tenuto ad eseguire i riversamenti delle somme riscosse per conto della Provincia sul conto di tesoreria.
I Comuni che invece provvedono alla riscossione diretta del tributo dovranno sottoscrivere con la Provincia un protocollo d’intesa circa le modalità di riscossione e riversamento del tributo.

Estremi bancari per il versamento dell'imposta:

BANCA D’ITALIA
Girofondo su contabilità speciale 0060119 intestato a:
PROVINCIA DI CREMONA
Corso Vittorio Emanuele II, 17
26100 CREMONA

Allegati: