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Lo stato di disoccupazione - dlgs 181/00

Ultimo aggiornamento 21-06-2016

Acquisizione dello "stato di disoccupazione"

Sono considerate "in stato di disoccupazione" le persone prive di lavoro iscritte presso il Centro per l’Impiego (o altro servizio competente) e immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa . 

Possono acquisire e conservare lo "stato di disoccupazione" anche:

Il reddito da considerare è quello derivate da attività lavorativa subordinata e assimilata o da impresa e lavoro autonomo acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa e riferito all'anno solare in corso;  è desunto da elementi oggettivi (buste paga, autodichiarazioni ecc). 

Nel caso di concorso di più tipologie lavorative, il cumulo dei redditi non potrà superare l'importo massimo di 8.000 euro lordi, fermo restando che ciascuna tipologia di reddito rimanga entro il corrispondente limite di reddito massimo.

Il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione del reddito al Centro per l'impiego.

Lo "stato di disoccupazione" si perde quando:

Lo stato di disoccupazione viene “sospeso” quando...
...il lavoratore instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato o temporaneo inferiore a 8 mesi (4 mesi per i giovani fino a 25 anni compiuti o 29 compiuti se laureati).
 

Riferimenti normativi: