Lo stato di disoccupazione - dlgs 181/00
Ultimo aggiornamento 21-06-2016
Acquisizione dello "stato di disoccupazione"
Sono considerate "in stato di disoccupazione" le persone prive di lavoro iscritte presso il Centro per l’Impiego (o altro servizio competente) e immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa .
Possono acquisire e conservare lo "stato di disoccupazione" anche:
- i lavoratori dipendenti o occupati in attività fiscalmente assimilate al lavoro dipendente (lavoratori parasubordinati) che percepiscono su base annua un reddito da lavoro non superiore a 8.000 euro lordi
- coloro che risultino percettori su base annua di un reddito da impresa o derivante da esercizio di professione o da altra attività riconducibile all'area del lavoro autonomo (ad es.prestazioni occasionali) non superiore a 4.800 euro lordi.
Il reddito da considerare è quello derivate da attività lavorativa subordinata e assimilata o da impresa e lavoro autonomo acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa e riferito all'anno solare in corso; è desunto da elementi oggettivi (buste paga, autodichiarazioni ecc).
Nel caso di concorso di più tipologie lavorative, il cumulo dei redditi non potrà superare l'importo massimo di 8.000 euro lordi, fermo restando che ciascuna tipologia di reddito rimanga entro il corrispondente limite di reddito massimo.
Il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione del reddito al Centro per l'impiego.
Lo "stato di disoccupazione" si perde quando:
- Il reddito annuale lordo derivante da lavoro dipendente o fiscalmente assimilato supera 8.000 euro.
- Il reddito annuale lordo derivante da attività d'impresa o professionale/autonoma supera 4.800 euro.
- Il lavoratore non si presenta senza giustificato motivo alla convocazione da parte del Centro per l’Impiego.
-
Il lavoratore rifiuta senza giustificato motivo una congrua offerta di lavoro o un’offerta formativa o di riqualificazione.
Un’offerta di lavoro è congrua quando:
- il rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo con durata del contratto o della missione superiore ad almeno otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani (18-25 anni),
- il luogo di lavoro si trova a non più di 50 km dalla residenza del lavoratore o in alternativa è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Lo stato di disoccupazione viene “sospeso” quando...
...il lavoratore instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato o temporaneo inferiore a 8 mesi (4 mesi per i giovani fino a 25 anni compiuti o 29 compiuti se laureati).
Riferimenti normativi:
- D.lgs 21 aprile 2000 n. 181 come modificato dal D.lgs 19 dicembre 2002, n. 297
- DPR 7 luglio 2000 n. 442
- Delibera Giunta Regionale della Regione Lombardia VII/15748 del 23/12/2003