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Procedura per i lavoratori

Ultimo aggiornamento 06-07-2017

Chi può iscriversi alle liste di mobilità:

Possono iscriversi nella lista di mobilità di cui all'art. 6 della Legge 223/91 i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato nella qualifica di operaio, impiegato o quadro:

licenziati per cessata attività aziendale, riduzione di personale, trasformazione aziendale , da imprese con più di 15 dipendenti;

licenziati da imprese ammesse al trattamento CIGS che, non potendo reimpiegare tutti o parte dei lavoratori sospesi, avviano le procedure di mobilità (art. 4 L. 223/91);

licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori (D. Lgs. 110/2004) a seguito di procedure di mobilità. In tal caso, i lavoratori licenziati e iscritti in lista di mobilità non hanno diritto a percepire l'indennità di mobilità e non potranno essere assunti con le agevolazioni;

A cosa serve l’iscrizione:

Ad agevolare la ricollocazione sul mercato del lavoro dei lavoratori licenziati. Le aziende che assumono lavoratori in mobilità con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato fino a dodici mesi godono di sgravi contributivi. (rimandare al manuale incentivi)

Percorso attivato a seguito di procedure di mobilità:

La procedura per il collocamento in mobilità si applica a due diverse
fattispecie di licenziamento per riduzione di personale:
• la prima (licenziamento collettivo), prevista dall’art. 24 della L. n.223/1991, riguarda tutti i datori di lavoro, a condizione che occupino più di quindici dipendenti, che intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del territorio
di una stessa provincia;
• la seconda, prevista dall’art. 4 della L. n. 223/1991, riguarda le sole imprese che rientrano nella disciplina dell’intervento straordinario della cassa integrazione (CIGS) e che, una volta ammesse a fruire di tale intervento, prevedano di non poter reimpiegare tutti o parte dei lavoratori sospesi.
Il limite di “almeno cinque licenziamenti”, riferito ai lavoratori coinvolti nella riduzione di personale, riguarda l’apertura della procedura, mentre la procedura stessa può concludersi anche con un numero di licenziamenti inferiore a cinque (Circ. Min. Lav. n. 62/1996 all.“istituto della mobilità”). Il numero dei licenziamenti collettivi effettuati può essere quindi inferiore a cinque, purché al momento dell’avvio della procedura di mobilità il datore di lavoro abbia inteso procedere al licenziamento di almeno cinque unità.

L’arco temporale dei centoventi giorni fissato dalla norma, entro cui effettuare i licenziamenti,può essere prorogato se espressamente stabilito dall’accordo sindacale raggiunto durante la procedura di mobilità.

La procedura non si applica alle eccedenze di personale determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto a termine.
La procedura prevista dall’art. 24 si applica anche ai datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (ad esempio le associazioni politiche o sindacali, le associazioni di volontariato, gli enti senza fini di lucro, gli studi professionali) (D.Lgs 110/2004).

La procedura di inserimento nella lista di mobilità regionale L. 223/91 coinvolge quindi principalmente e direttamente l'azienda, la quale provvede tra l’altro a trasmettere alla Provincia di Cremona tutta la documentazione necessaria per la corretta istruttoria della pratica, segnalando contestualmente i nominativi dei lavoratori licenziati

La validazione pravinciale della lista di mobilità avviene a cadenza mensile ( escluso il mese di agosto) ed è seguita dalla validazione finale da parte della Sottocommissione permanente per la mobilità e gli ammortizzatori sociali costituita presso la Regione Lombardia – D.G. Istruzione , Formazione, Lavoro.

I lavoratori licenziati ai sensi degli art. 4 e 24 della legge 223/91 non sono tenuti a rendere la dichiarazione di disponibilità al Centro per l'impiego ai sensi dell'art.3, comma 1 D. Lgs. 297/02: operano infatti le specifiche disposizioni di accertamento della condizione di disoccupazione delle persone iscritte e di verifica della reale disponibilità.

Tuttavia, si ritiene utile precisare che l’iscrizione presso il Centro per l’impiego, oltre a garantire l'accesso ai servizi al lavoro e di sostegno alla ricerca di nuova occupazione, agevola i controlli esercitati dall’ INPS, organo erogatore dell’indennità di mobilità.

Rilascio del certificato di iscrizione nella lista di mobilità:

Il Centro per l'Impiego territorialmente competente per domicilio del lavoratore, ricevuta la lista di mobilità approvata mensilmente dalla competente Sottocommissione Regionale, provvede a rilasciare il certificato di iscrizione al lavoratore , previa richiesta scritta.