L'indennità
Ultimo aggiornamento 30-11-2011
A chi spetta
L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:
- licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste;
- in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro;
che erano stati assunti a tempo indeterminato da:
- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende in regime transitorio:aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.
Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre.
Non hanno diritto all’indennità: dirigenti (anche se sono soggetti al versamento del contributo mensile), apprendisti, lavoratori stagionali o saltuari, lavoratori con contratti a termine, lavoratori del trasporto marittimo e aereo, giornalisti (per questi ultimi è previsto uno specificotrattamento erogato direttamente dall’INPGI), fine lavoro nelle
costruzioni edili, i lavoratori di qualunque qualifica licenziati da imprese non rientranti nel campo di intervento della CIGS.
Come richiederla e decorrenza
Entro 68 giorni dal licenziamento, a pena di decadenza, il lavoratore dovrà formulare specifica domanda all'Inps territorialmente competente per via telematica direttamente accreditandosi sul portale www.inps.it o con l'assistenza di un patronato.
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center integrato – n. 803164;
- Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
L'indennità decorre:
- dall' 8° giorno se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento o dalla scadenza dell'indennità per mancato preavviso;
- dal 5° dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata dopo il 7° giorno.
Valore dell'indennità
L'indennità è calcolata nella misura dell'80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga.
Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%.
Dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.
L'indennità che non può superare i massimali stabiliti annualmente.
L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.
Modalità di pagamento
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps, con una delle seguenti modalità a scelta dell'interessato:
- tramite bonifico su conto corrente bancario o postale.
- allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale .
Percezione dell'indennità in unica soluzione
Il lavoratore che percepisce l’indennità di mobilità, può chiedere il pagamento anticipato, in unica soluzione, dell’indennità di mobilità che gli spetta, detratte le mensilità già corrisposte se decide di iniziare un'attività di lavoro autonomo
La domanda dovrà essere presentata alla sede INPS territorialmente competente, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma.
Durata
L'indennità viene riconosciuta per tutto il periodo in cui il lavoratore rimane iscritto nella lista di mobilità (durata legale): la durata dell'iscrizione varia a seconda dell'età anagrafica del lavoratore alla data del licenziamento e dell'area geografica
- fino a 40 anni 12 mesi ( 24 nel Mezzogiorno)
- fino a 50 anni 24 mesi ( 36 mesi nel Mezzogiorno)
- oltre i 50 anni 36 mesi (48 mesi nel Mezzogiorno) L'indennità non può comunque essere erogata per un periodo maggiore all'anzianità maturata dal lavoratore nell'azienda di provenienza.
I periodi di lavoro che si collocano all’interno della durata legale comportano il differimento della data di scadenza dell’iscrizione per un periodo pari a quello lavorato. Il limite massimo di differimento è pari alla durata legale.
Sospensione della erogazione dell'indennità:
L'erogazione dell'indennità viene sospesa in caso di assunzione a tempo determinato o indeterminato part-time.
Cessazione del diritto alla prestazione:
Non si ha più diritto all'indennità di mobilità nei seguenti casi:
- cancellazione dalle liste per decorrenza dei termini di iscrizione
- percezione in un'unica soluzione del trattamento spettante
- assunzione con contratto a tempo indeterminato pieno.
- pensionamento
- sia titolare di un'attività autonoma
- sia socio di cooperativa
Attività lavorativa durante la permanenza in lista di mobilità:
Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista di mobilità.
Per maggiori precisazioni in merito alla permanenza in lista è possibile contattare il Centro per l'Impiego.
Il lavoratore è tenuto ad informare l'INPS ogni qual volta si rioccupa, entro i 5 giorni dall'evento.
Reiscrizione nelle liste di mobilità:
Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo due volte nella lista di mobilità.
Il lavoratore in mobilità assunto da un'impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'art.16 comma 1 legge 223/91, è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta, decurtata dal periodo di attività lavorativa prestata.
Casi di esclusione dalla lista di mobilità:
Non è possibile l'iscrizione in lista di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo provenienti da:
- Associazioni senza scopo di lucro
- Enti ecclesiastici
- Partiti politici
Allegati:
- INPS - Massimali 2013 integrazioni salariali (File PDF - 26,1Kb)
- INPS - Massimali 2012 integrazioni salariali (File PDF - 26,7Kb)