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Procedura per le aziende

Ultimo aggiornamento 05-12-2016

Nuove funzioni delle Province in materia di mobilità dei lavoratori - L.223/91 - a decorrere dal 1 aprile 2009.

La legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” definisce, in particolare con l’art.4, le competenze delle Province rispetto alle funzioni di programmazione territoriale ed alle funzioni amministrative da esse esercitate in via esclusiva.

Con specifico riguardo alla gestione dello stato dioccupazione/sospensione/disoccupazione dei lavoratori e ai correlati servizi di politiche attive e passive delavoro, è attribuita alle Province la gestione delle liste dei lavoratori in mobilità ai sensi delle Leggi 223/91 e 236/93.

Pertanto, in attuazione dei decreti dirigenziali n. 8259 del 24/07/2008 e n. 567 del 27/01/2009, a decorrere dall’ 01 aprile 2009, le comunicazioni - di cui alla Legge 223/91, art. 4, comma 9 - riferite ai lavoratori licenziati e per i quali è stata esperita procedura di mobilità, dovranno essere trasmesse dai datori di lavoro ai competenti Uffici provinciali del territorio in cui è situata l’unità produttiva interessata alla procedura. Gli Uffici provinciali competenti e i relativi indirizzi sono elencati nell’allegato documento.

Se i lavoratori fanno capo ad unità produttive dislocate in più Province del territorio regionale, le comunicazioni dovranno essere inviate da parte del datore di lavoro ad ogni Provincia interessata.

La documentazione e la relativa modulistica, opportunamente aggiornate, saranno reperibili sui siti https://formalavoro.regione.lombardia.it , www.borsalavorolombardia.net e sui siti istituzionali delle Province.

Le Province redigeranno e valideranno le liste provinciali di mobilità e le invieranno a Regione Lombardia -D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro - che provvederà agli adempimenti connessi alla loro approvazione da parte della Sottocommissione Permanente Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga di cui alla legge regionale n. 22/06, art. 8, e comunicherà direttamente all’INPS l’avvenuta approvazione delle liste per l’applicazione dei previsti benefici di legge.

Nulla è mutato per quanto riguarda la comunicazione di apertura della procedura di mobilità e il verbale di accordo, che dovranno essere inviati dai datori di lavoro all’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (via G. Cardano, 10 – 20124 Milano) - di seguito denominata “A.r.i.f.l.” - competente, per conto di Regione Lombardia – D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, a ricevere la dichiarazione di avvio procedura di mobilità se la procedura interessa una o più unità produttive dislocate nel territorio lombardo; sela procedura investe unità produttive ubicate in più Regioni, l’avvio di procedura dovrà essere comunicato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Nel caso di mancato accordo il datore di lavoro dovrà darne comunicazione ad A.r.i.f.l. (o al citato Ministero) per la convocazione delle parti per l’esame congiunto in sede pubblica.

Dal 01/02/2011, per effetto di specifico parere del Ministero del Lavoro, i datori di lavoro non potranno più attivare accordi integrativi delle procedure di licenziamento già attivate.

Indirizzi Utili

Provincia di Cremona  - Settore Lavoro, Formazione Politiche Sociali
Unità Operativa per la Mobilità

- Nardi Oriana, tel. 0372 406546
- Portesani Giuseppe, tel. 0372 406535
fax 0372 406525
e-mail: lista.mobilita@provincia.cremona.it
Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona

 

D.G. Istruzione Formazione e Lavoro (Regione Lombardia)
- De Stefano Giuseppina, tel. 02/67653410
  e-mail: giuseppina_de_stefano@regione.lombardia.it
- Caldini Giorgio, tel. 02/67652306
  e-mail: giorgio_caldini@regione.lombardia.it
- Laura Ines Amezaga Isasi, tel. 02/67652166
  e-mail: Laura_ Ines_ Amezaga_ Isasi@regione.lombardia.it

A.r.i.f.l. (Agenzia Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro)
Centralino: Tel. 02-667431

Allegati: