Convenzione art. 12

L'art. 12 della legge 68/99 prevede l'assunzione del soggetto disabile a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro e il distacco lavorativo del soggetto assunto presso una cooperative sociale di tipo B a cui il datore di lavoro affida una commessa.

La durata della convenzione non può superare i 12 mesi prorogabili per altre due volte (legge regionale 13/03)

In allegato è possibile scaricare i criteri per la stipula della convenzione e l'accordo di riferimento

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Pagina aggiornata al 30-11-2011