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Congedo obbligatorio per i padri

Ultimo aggiornamento 22-09-2017

La legge di riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012) ed il Decreto interministeriale Fornero-Grilli del 22 dicembre 2012 prevedono l'istituzione, in via sperimentale, per il triennio 2013/2015 di alcune misure a sostegno della genitorialità, tra cui il congedo OBBLIGATORIO del padre per nascite avvenute dal 1° gennaio 2013.
L'articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017.

Il congedo consiste attualmente in 2 giorni di permesso obbligatorio entro i 5 mesi di vita del figlio (anche in costanza di congedo maternità).
Gli stessi diritti sono previsti anche per i padri adottivi o affidatari.
Il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione.

Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica- ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.