Il soggetto ospitante
Ultimo aggiornamento 12-02-2014
Il ruolo di soggetto ospitante può essere svolto da qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata.
Il soggetto ospitante deve:
- essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
- non aver effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo;
- non avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio.
Limiti all'attivazione dei tirocini
Il soggetto ospitante non può utilizzare i tirocinanti per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività né per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione.
Il soggetto ospitante può realizzare con lo stesso tirocinante un solo tirocinio "formativo e di orientamento" e "di inserimento/reinserimento".
Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici, applicati all’unità operativa di svolgimento del tirocinio:
- strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante;
- strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
- strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità superiore.
Obblighi del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante nomina un tutor che affiancherà il tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio e che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale.
Il soggetto ospitante deve corrispondere al tirocinante un’indennità pari ad almeno 400 euro mensili riducibili a 300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa ovvero qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.
Il soggetto ospitante si fa carico:
- delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- di assicurare il tirocinante presso l’INAIL, per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
Il soggetto ospitante adempie all’obbligo di effettuare la comunicazione obbligatoria (COB) nel rispetto delle tempistiche definite dalla normativa vigente.