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Bonus baby-sitting "Covid-19"

Ultimo aggiornamento 12-11-2020

Per far fronte all'emergenza Covid-19, il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (artt. 23 e 25) ha previsto per le famiglie con figli fino ai 12 anni (già compiuti alla data del 5 marzo) la possibilità di fruire, in alternativa al congedo parentale "Covid-19", di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting. Il bonus è fruibile nell'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, per i periodi di sospensione delle attività educative e di istruzione.

Il valore massimo complessivo del bonus, inizialmente pari di 600 euro, è stato innalzato dal c.d. "Decreto Rilancio Italia"  a 1.200 euro per i lavoratori del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi (iscritti o meno alla Gestione separata).

Il valore del bonus è aumentato fino ad un massimo complessivo di 2.000 euro (inizialmente era fino a 1.000 euro) per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica ed operatori socio-sanitari), nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza Covid-19.

Beneficiari del bonus sono, dunque, i genitori (naturali, affidatari/adottivi), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (es. NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

Se i genitori non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio può essere chiesto ed erogato al genitore convivente con il minore.

Nel caso in cui nel nucleo siano presenti più figli minori, nella domanda potrà essere indicato un importo parziale per ciascun figlio, ma l'importo massimo erogabile è comunque di 600 euro.

Il limite d'età fissato in 12 anni non si applica ai figli con disabilità grave (ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge n. 104/92) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

La richiesta deve essere inoltrata all'INPS utilizzando l'apposito modulo in una delle seguenti modalità:

Per usufruire del bonus è necessario aver attivato il Libretto di Famiglia (vedi la Circolare INPS n. 44 del 24.03.2020 punto 5). Quanto alle istruzioni generali per l’utilizzo del Libretto Famiglia si rinvia alla Circolare INPS n. 107 del 05.07.2017.

Limitatamente a questo bonus, il prestatore di lavoro occasionale (babysitter) remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore (genitore) abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l’utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e sorveglianza dei minori.

Il D-L n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Rilancio Italia") prevede che il bonus possa essere utilizzato anche per servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servzi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

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