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Piani di emergenza per impianti di gestione rifiuti ai sensi della Legge 1/12/2018 n. 132.

Informativa


Data di pubblicazione: 28 gennaio 2019 in "Rifiuti e siti contaminati"

Si rende noto che con la Legge 01/12/2018, n. 132, di conversione del decreto-legge 04/10/2018, n. 113 (c.d. "decreto sicurezza”), è stato introdotto, attraverso il nuovo art. 26-bis, l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un apposito piano di emergenza interna, da riesaminarsi, sperimentarsi e, se necessario, aggiornarsi ad intervalli appropriati, comunque non superiori a tre anni.

Gli scopi del piano di emergenza interno sono quelli di controllo e circoscrizione degli incidenti, così da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per salute umana, ambiente e beni, mettere in atto misure necessarie per la protezione di salute umana ed ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, adeguata informazione di lavoratori, servizi di emergenza ed autorità locali competenti, ripristino e disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Per gli impianti esistenti, in particolare, il piano di emergenza in argomento deve essere predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione (pertanto entro il prossimo 4 marzo).

È inoltre divenuto onere dei gestori degli impianti di trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione, da parte dello stesso, del piano di emergenza esterna.

Per contattarci:
email: rifiuti@provincia.cremona.it