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Cosa sono le Associazioni di Promozione Sociale (APS)

Ultimo aggiornamento 30-11-2011

Dalla Legge n. 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”:
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.  Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini della L. n. 383/2000, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
Non sono inoltre considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Con la Legge Regionale 24.02.2006, modificata dalla L.R. n. 1/ 2008 è stata introdotta nel Registro Provinciale dell'Associazionismo la Sezione F) per le Associzioni di Promozione Sociale, come indicato nella Circolare n. 12183 del 25.07.2006 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, in attuazione della Legge n° 383/2000. Alle APS viene richiesta la conformità dello Statuto ai principi ispiratori della Legge n° 383/2000, ed in particolare alle indicazioni contenute negli artt. 2 e 3.