Cancellazione dall'Albo regionale delle Cooperative Sociali

La cancellazione dall'Albo Regionale è disposta dalla Provincia nei seguenti casi:

  • richiesta della cooperativa
  • scioglimento o inattività superiore a 24 mesi
  • mancata effettuazione delle ispezioni su responsabilità della cooperativa - D.Lgs. 220/2002
  • mancato rispetto delle condizioni previste dalla L. n. 381/1991 per i soci volontari e le persone svantaggiate
  • venir meno dei requisiti di iscrizione
  • mancato invio della domanda di mantenimento

Prima di procedere alla cancellazione, la Provincia comunica alla cooperativa sociale l’avvio della procedura, indicando la possibilità di presentare, entro il termine non inferiore a dieci 10 giorni, eventuali controdeduzioni che la Provincia ha l’obbligo di valutate.

Il mancato invio di controdeduzioni nei termini stabiliti è motivo sufficiente per procedere alla cancellazione dall'Albo.

La cancellazione comporta la decadenza dei benefici previsti dalla normativa regionale. In particolare, per le cooperative sociali di tipo B comporta:

  • l'impossibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 5 della L. n. 381/1991
  • la possibile risoluzione delle convenzioni in atto.
Pagina aggiornata al 11-01-2012