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Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

Ultimo aggiornamento 08-04-2024

I dipendenti della Provincia non possono svolgere attività lavorative al di fuori del rapporto di servizio in quanto, secondo l'art. 98 della Costituzione, i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. I divieti e le incompatibilità sono specificati dall'art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957.

Sono previste eccezioni a questa regola dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 1, commi 56-65 della L. 662/96.

Gli unici casi in cui i dipendenti a tempo pieno della Provincia possono svolgere altre attività sono dettagliati dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi (artt. 43-50) e riguardano attività occasionali (che però non siano nella forma del lavoro subordinato o della collaborazione coordinata e continuativa). Regole particolari che consentono di svolgere una più ampia gamma di attività sono riservate poi ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50%. Il Regolamento specifica inoltre le modalità di richiesta dell'autorizzazione a svolgere tali attività.

In ogni caso, infatti, il dipendente a tempo pieno, prima di intraprendere qualunque altra attività, deve chiedere la necessaria autorizzazione alla Provincia; la mancata richiesta costituisce illecito disciplinare, e gli introiti delle attività svolte senza autorizzazione vengono versati al fondo di produttività dei dipendenti. I dipendenti a part-time fino al 50% devono invece comunicare l'eventuale attività svolta, di cui verrà valutata la compatibilità con le funzioni svolte in Provincia.
Fatte salve tutte le altre valutazioni richieste dal Regolamento, l'autorizzazione non può essere comunque mai concessa qualora si rilevi un conflitto di interessi tra l'attività svolta in Provincia e l'attività oggetto di richiesta.

L'unita organizzativa responsabile è il Servizio gestione del personale e sviluppo organizzativo. Il responsabile del procedimento è la posizione organizzativa del Servizio stesso, mentre il responsabile ad emanare il provvedimento finale (l'eventuale autorizzazione o il diniego) è il dirigente del Settore risorse umane, appalti e provveditorato.

L'autorizzazione può essere richiesta dal soggetto esterno che intende conferire l'incarico o dal dipendente stesso, secondo le modalità di cui all'art. 48 del Regolamento.
Il termine del procedimento è fissato dalla legge in 30 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione, decorsi i quali opera il silenzio-assenso.

Si pubblicano i dati trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica relativi agli incarichi extra-ufficio che i dipendenti dell’Ente svolgono in quanto conferiti dalla Provincia stessa, nei casi previsti da legge o regolamento oppure svolti, su espressa autorizzazione della Provincia, a favore di terzi.

Per informazioni:
Servizio gestione del personale e sviluppo organizzativo
Tel. 0372 406216 - 406221
Fax. 0372 406824
personale@provincia.cremona.it

 Vedi la scheda procedimento

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