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Indirizzi per la pianificazione

Ultimo aggiornamento 22-02-2017

Normativa Piano Paesaggistico Regionale

Art. 34 (Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l'approvazione del P.G.T.)


1. I comuni nella redazione dei P.G.T. impostano le scelte di sviluppo urbanistico locale in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela paesaggistica contenuti nel Piano del Paesaggio, in particolare:

2. E' compito dei comuni nella redazione del P.G.T.:

3. In sede di approvazione del P.G.T.:

4. Il corretto riscontro degli elementi di cui al comma 3, costituisce elemento essenziale ai fini dell'approvazione del P.G.T. e relative varianti.
5. Il P.G.T. per il quale sia stata verificata la rispondenza agli obiettivi di tutela paesaggistica, una volta approvato, assume la natura di atto di maggiore definizione ai sensi dell‟articolo 6.
6. Se necessario, la provincia aggiorna e integra il proprio P.T.C.P., per la parte   paesaggistica, accogliendovi le indicazioni a specifica valenza paesaggistica del P.G.T. stesso.
7. I Comuni assicurano la coerenza tra pianificazione comunale e indicazioni paesaggistiche del P.T.C.P., a tal fine apportano ai P.G.T. vigenti le modifiche necessarie per renderli coerenti con la disciplina e i contenuti paesaggistici della pianificazione provinciale e i suoi  aggiornamenti.
8. Piani attuativi, Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) e Programmi di Recupero Urbano
(P.R.U.) assumono come riferimento il Documento di Piano del P.G.T., alle cui determinazioni devono attenersi; in particolare, posto che i suddetti piani costituiscono attuazione di dettaglio della strategia paesaggistica del Documento di Piano, devono essere corredati da apposite relazione ed elaborazioni cartografiche che descrivano e argomentino la coerenza tra P.G.T. nel suo complesso e scelte paesaggistiche operate nella definizione dell‟impianto microurbanistico, degli indici urbanistici e delle caratterizzazioni tipologiche in ordine a:

9. In assenza di P.G.T. redatto secondo la l.r. 12/2005, i soggetti proponenti strumenti di
pianificazione attuativa, assumono come riferimenti per la descrizione e argomentazione delle scelte paesaggistiche operate, di cui al precedente comma: le letture del paesaggio disponibili o specificamente sviluppate in sede di redazione del piano attuativo; i documenti di indirizzo e gli atti disponibili del Piano del Paesaggio anche di livello sovracomunale; la metodologia di cui alla parte IV delle presenti norme.
10. L'atto di approvazione dei Piani di cui al comma 1, dà conto dell'avvenuta verifica della
coerenza delle previsioni e della proposta progettuale con il P.G.T. e il Piano del Paesaggio;
l‟amministrazione competente può in tal senso acquisire preliminarmente il parere consultivo della Commissione del Paesaggio, ove esistente.
11. Nel caso i piani di cui al comma 8 interessino, anche parzialmente, aree o immobili oggetto di specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. 42/2004, la relazione e gli elaborati cartografici richiesti devono altresì dar conto della coerenza in merito agli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione dei suddetti aree e immobili, con specifico riferimento a quanto indicato dalla disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'articolo 140 del D. Lgs. 42/2004, ove esistente, dal precedente articolo 16bis e dalla d.g.r. 2121 del 15 marzo 2006.

Scaricabili anche gli indirizzi per i contenuti paesaggistici dei PTCP: d.g.r. 6421 del 2007 e la Normativa del Piano Paesaggistico Regionale.

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