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Fondo Aree Verdi

Ultimo aggiornamento 22-02-2017

Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione (l.r.12/2005 – Art. 43, comma 2 bis, l.r. 12/2005 e Fondo Aree Verdi).

Cosa devono fare i Comuni

Entro il 12/04/2009 i Comuni, con deliberazione consiliare da trasmettere alla Regione, potevano determinare:

Decorso il termine, in assenza di determinazioni dei Comuni:

Le maggiorazioni da versare obbligatoriamente sono quelle che derivano da interventi in aree ricadenti in: Accordi di Programma di interesse regionale o Programmi Integrati di Intervento di interesse regionale, Comuni capoluogo di Provincia, Parchi regionali e nazionali.

I Comuni obbligati versano i proventi di ogni singola maggiorazione alla tesoreria regionale, entro 30 giorni dalla riscossione.

Le maggiorazioni non destinate al Fondo e non impegnate dai Comuni entro tre anni dalla riscossione, confluiscono nel Fondo mediante versamento da parte dell’ente entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine triennale.

ATTENZIONE!

Dal 12/04/2009 i Comuni devono riscuotere i proventi derivati dall’applicazione della norma per tutte le trasformazioni che determinano sottrazione di aree agricole nello stato di fatto. L’inadempienza dell’applicazione del provvedimento provoca danno erariale.

I Comuni devono quindi:

Per informazioni:

regione-lombardia

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