Vai al contenuto della pagina

Piano Territoriale Regionale e giudizio di impatto paesistico

Ultimo aggiornamento 04-04-2016

Giudizio di impatto paesistico

Per quanto riguarda la procedura da utilizzare per l’esame paesistico dei progetti, si richiamano le disposizioni dell’articoli dal 35 al 40 delle norme del PPR, e si evidenziano due aspetti che hanno una forte ricaduta nei rapporti tra cittadino/professionista e pubblica amministrazione.
Al progettista (art. 39 comma 1) compete la redazione dell’esame paesistico del progetto, con il quale viene proposta una
“valutazione dell’impatto paesistico” che potrà collocarsi:
- al di sotto della soglia di rilevanza;
- tra la soglia di rilevanza e quella di tolleranza;
- oltre la soglia di tolleranza.
In base all’art. 39, comma 2 i progetti il cui impatto non superi la soglia di rilevanza si intendono automaticamente accettabili sotto il profilo paesaggistico e, quindi, possono essere presentati all’amministrazione competente per i necessari atti di assenso o per la denuncia di inizio attività senza obbligo di presentazione della relazione paesistica di cui all’articolo 35, comma 6 delle norme del PPR.
All’Amministrazione locale (cfr. art. 39, comma 1 delle Norme del PPR) resta la facoltà di verifica della adeguatezza della stima d’impatto proposta dal proponente.
Nel caso in cui la stima fornita dal progettista dell’intervento non sia giudicata adeguata il responsabile dell’Ente locale comunica all’interessato le specifiche motivazioni, puntualmente illustrate, per le quali non si condivide la valutazione fornita dal progettista.
Contestualmente viene avviata la fase relativa al “giudizio d’impatto paesistico” che prevede la richiesta al proponente l’intervento di una relazione paesistica (cfr. art. 35, comma 6) e, in ottemperanza alle disposizioni dell’art 81, comma 3, lettere b) e c) della l.r. 12/2005, l’acquisizione dell’obbligatorio parere della Commissione Paesaggio locale sul progetto presentato.

Va precisato che tale richiesta di parere non sospende né interrompe i termini previsti dalla legge per il rilascio degli atti di assenso e di inizio lavori, che vanno in ogni caso rispettati.
Tale fase, oltre che nel caso sopra illustrato, si avvia anche a seguito della autonoma valutazione del progettista che attribuisca al progetto un impatto paesistico oltre la soglia di rilevanza.
Successivamente all’acquisizione del parere della Commissione Paesaggio, il responsabile del procedimento esprime il giudizio di impatto paesistico (cfr. art. 39, comma 5) formulando eventuali richieste di modifica del progetto o subordinandone
l’approvazione alla previsione di specifiche opere di mitigazione atte a migliorare l’inserimento nel contesto.

Per scaricare il testo della d.g.r. vai alla pagina dedicata.