Vai al contenuto della pagina

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ultimo aggiornamento 15-01-2018

Come fare per tutelarsi nell'ambito di un procedimento amministrativo attivato con la Provincia

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Il soggetto interessato ha diritto a partecipare al procedimento ai sensi dell'articolo 23 del vigente regolamento provinciale su procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti.

DIRITTO DI PROPORRE RICORSO AMMINISTRATIVO / GIURISDIZIONALE

Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza ai sensi della legge 104/2010 "Codice del processo amministrativo".

In alternativa è ammesso altresì ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento ai sensi del DPR 1199/71 artt. 8 e
Se si è fatto ricorso al TAR non si può fare ricorso straordinario e viceversa.

IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E APPALTI

Ai sensi dell'art. 120 del Dlgs n. 104/2010, gli atti delle procedure di affidamento e appalti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti:

TUTELA PREVISTA IN CASO DI PROVVEDIMENTO EMESSO FUORI TERMINE

Qualora il provvedimento non venga emesso entro il termine stabilito, l'interessato può presentare immediatamente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 117 del dlgs 2 luglio 2010 n. 104, senza necessità di diffidare preventivamente l'Amministrazione inadempiente.

L'organo di governo ha individuato nella figura apicale del direttore generale il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento ad emettere il provvedimento conclusivo.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento (decurtato delle eventuali cause di sospensione), il cittadino può rivolgersi al direttore generale, affinchè concluda il procedimento attraverso le strutture competenti (art. 9 ter Legge 241/1990).