Vai al contenuto della pagina

Insegnanti e istruttori

Ultimo aggiornamento 20-03-2024

Gli insegnanti ed istruttori per esercitare l'attività presso un'autoscuola devono essere autorizzati dalla Provincia mediante apposita tessera.

TesseraInsegnanteIstruttorePer chiedere il rilascio della tessera è stato predisposto il modulo TSS.

La Provincia è competente allo svolgimento degli esami per il riconoscimento dell'abilitazione di insegnante/istruttore di autoscuola.

L'autoscuola o il centro d'istruzione deve avere uno o piu' insegnanti di teoria e uno o piu' istruttori di guida oppure uno o piu' soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati.
L'autoscuola puo' utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonche' lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
E' possibile utilizzare a tempo parziale presso le autoscuole personale avente gia' un altro rapporto di lavoro pubblico o privato purche' il datore di lavoro primario rilasci apposito nulla osta. E' evidente che per detto personale dovranno essere ottemperati tutti gli obblighi previdenziali e tributari.
L'organico dell'autoscuola puo' essere costituito anche esclusivamente da insegnanti ed istruttori a tempo parziale.
Presso le autoscuole puo' essere impiegato a tempo parziale anche personale dipendente di pubblica amministrazione purche' non eserciti funzioni incompatibili con l'attivita' svolta dalle autoscuole.
Per dismettere personale insegnante dall'autoscuola è necessaria una comunicazione scritta da parte del titolare dell'autoscuola indirizzata alla Provincia, corredata dall'originale della tessera che si vuole revocare.

Eta' istruttori di guida

Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di età di 68 anni, di cui all'articolo 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purché la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20 tonnellate (Rif. art. 8 comma 6 DM 317/95).

Per informazioni:
Ufficio Trasporto Privato
Via della Conca, 3 - 26100 Cremona
Dirigente: arch. Giulio Biroli
Responsabile del Servizio: dott. Giorgio Rodighiero
Referente: Paolo Mombelli tel. 0372 406.541
email: trasportoprivato@provincia.cremona.it