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Il terzo responsabile

Ultimo aggiornamento 28-03-2012

Il "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" è la persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (e comunque di idonea capacità fisica, economica, organizzativa), delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale.
Tutti i terzi responsabili di impianti termici operanti nella Regione Lombardia (ditte manutentrici, amministratori di condominio) sono tenuti a registrarsi sul sito www.curit.it.

Il terzo responsabile trasmette alla Provincia la propria nomina entro e non oltre la fine del mese immediatamente successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione di un contratto di responsabilità. Comunica, con la stessa tempistica le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. Le suddette comunicazioni devono avvenire mediante l'utilizzo dello schema riportato negli allegati "H" e "I" alla D.d.u.o. 18 giugno 2009, n. 6104.
Tali comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT).


Requisiti minimi del terzo responsabile

Il terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla CCIAA o all'Albo degli Artigiani ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46.
Per gli impianti termici con potenza termica al focolare maggiore di 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve inoltre possedere la certificazione di operare in regime di garanzia della qualità,ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000, o essere iscritto ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria.


Vincoli del terzo responsabile

Per impianti di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35kW, il costo delle dichiarazioni è a carico del terzo responsabile; il terzo responsabile eventualmente nominato è tenuto a curare i rapporti con l'Ente Locale competente.
Non è possibile trasferire a terzi la responsabilità di un impianto termico non a norma: tale trasferimento è possibile solo nel caso che contestualmente alla nomina quale terzo responsabile venga conferito l'incarico di procedere alla messa a norma dell'impianto.
Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza per le attività di manutenzione straordinaria (comma 1, art. 11 DPR 412/93).
L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile, espone il soggetto alle eventuali sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
L'assunzione dell'incarico di terzo responsabile è incompatibile per quanto disposto dall'art. 11 d.P.R. 412/93 e s.m.i. con l'esercizio dell'attività di vendita o fornitura di energia all'utente del medesimo impianto.
L'incompatibilità sussiste anche nei confronti delle società collegate, partecipate, controllate o controllanti  nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.


L'allegato P al D.d.u.o. 18 giugno 2009, n. 6104 propone un contratto tipo di nomina di Terzo Responsabile.
 

Allegati: