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Proroga efficacia temporale

Ultimo aggiornamento 15-12-2017

art 25 comma 5 D.lgs 152/2006 modif. dal D.lgs 104/2017

"Il provvedimento di VIA e' immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorita' competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorita' competente".

L'istanza di proroga deve essere presentata all'Autorità Competente (Provincia di Cremona) per la VIA almeno novanta (90) giorniprima della scadenza dell'efficacia temporaledel provvedimento di VIA.

La Provincia si pronuncia entro sessanta (60) giorni dal deposito dell'istanza e provvede a pubblicare sul sito web SILVIA l'istanza e la documentazione presentata.

Nel corso dell'istruttoria la Provincia potrà chiedere integrazioni e chiarimenti indicando il tempo necessario per produrli. Nel caso in cui il Proponente non provveda al depositoentro i termini fissati, l'istanza verrà archiviata. (art 5 comma 2 L.R. 5 del 02/02/2010)

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