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Autocertificazione di avvenuto ripristino

Ultimo aggiornamento 30-01-2019

Secondo la normativa vigente, qualora gli interventi di prevenzione e messa in sicurezza attivati risultino risolutivi dell’inquinamento ambientale, la procedura di bonifica deve essere conclusa mediate la trasmissione agli Enti dell’Autocertificazione di avvenuto ripristino:

Art.242, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: “Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di verifica e di controllo da parte dell'autorita' competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attivita' ivi svolte nel tempo”.

Allegato 4, Titolo V - Parte IV, D.Lgs. 152/06 e smi (procedure semplificate): “Qualora gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza effettuati riportino i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC, la comunicazione di cui al punto precedente sara' aggiornata, entro trenta giorni, con una relazione tecnica che descriva gli interventi effettuati ed eventuale autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento con annullamento della comunicazione”.

Anche il DM 31/2015 (bonifica di punti vendita carburante) all’art. 4, comma 2, prevede la trasmissione dell’autocertificazione di avvenuto ripristino: “Se gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza effettuati riportano i valori di contaminazione del sito al di sotto della concentrazione soglia di contaminazione (CSC), la comunicazione di cui al comma 1 e' aggiornata entro sessanta giorni, con una relazione tecnica che descrive gli interventi effettuati ed e' corredata da autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento, salvi i controlli e le verifiche da parte della Provincia e l'ARPA territorialmente competente, entro i successivi sessanta giorni; tale comunicazione conclude il procedimento”.

La Regione Lombardia ha indicato nell’Allegato A8 alla DGR 2838/2006 (sotto riportato) quali devono essere i contenuti minimi dell’autocertificazione.

A tal proposito, si ritiene opportuno ricordare che:

Ai fini di una corretta gestione della procedura, è parere di questa Provincia che l’autocertificazione debba essere presentata anche nei casi seguenti:

Infine, per consentire i necessari controlli da parte degli Enti preposti, si sottolinea l’importanza di trasmettere in allegato all’autocertificazione e alla relazione tecnica copia della documentazione che attesti la corretta gestione degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza d’emergenza (l’elenco della documentazione è indicato nell’Allegato A8 alla DGR 2838/2006).

Allegati: