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Piani di emergenza

Ultimo aggiornamento 20-02-2019

Fatte salve specifiche richieste avanzate da parte dei prefetti, le informazioni da fornire ai sensi del comma 4 dell'art. 26-bis del decreto-legge 04/10/2018, n. 113, come convertito con Legge 01/12/2018, n. 132, sono almeno le seguenti:
- ragione sociale e indirizzo dell’impianto;
- nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile per la sicurezza;
- descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;
- elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
- planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità;
- piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.
- relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi:
   1. quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l’impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate;
   2. descrizione degli impianti tecnici;
   3. descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto.
- descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;
- descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente;
- descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).

Il testo della sopraccitata circolare è allegato.

Allegati: