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Cave: esercizio di nuova attività estrattiva

Ultimo aggiornamento 05-11-2019

CAVE ALL'INTERNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI ESTRATTIVI (ATE)

Il legale rappresentante dell’azienda interessata presenta la domanda di autorizzazione, in regola con le norme in materia di bollo, alla Provincia di Cremona - Settore Ambiente e Territorio ed agli enti competenti ad esprimersi (Comune territorialmente competente;  Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Cremona qualora l’area di intervento sia soggetta a vincolo paesistico;  A.I.Po - U.O. di Cremona qualora l’area di intervento faccia parte di una delle fasce del P.A.I.; Enti gestori dei Parchi naturali interessati).

La domanda deve essere corredata degli elementi formali, tecnico – burocratici e tecnico – progettuali elencati nelle istruzioni per nuova cava riportate al termine della presente pagina, tra cui una copia dell'atto comunale di approvazione del testo della convenzione, articolata in conformità allo schema tipo deliberato dalla Regione Lombardia e riportato al termine della presente sezione. Alla domanda deve inoltre essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori, a cui vanno aggliunti € 16 quale contributo per l'assolvimento dell'imposta di bollo sul provvedimento e di € 2 per ogni cartografia allegata all'atto (le modalità di pagamento sono specificate nelle pagine dedicate agli oneri di istruttoria della sezione Ambiente di questo sito; la causale del versamento è "spese istruttoria autorizzazione esercizio nuova cava - capitolo 4242"). Le domande pervenute che risulteranno carenti di uno o più degli elementi previsti dalle citate istruzioni saranno immediatamente rigettate.

Quando il richiedente non riesca ad acquisire il diritto sul giacimento, può chiedere alla Provincia l’applicazione della disciplina della concessione mineraria, di cui all’art. 22 della Legge.

Qualora la cava interferisca con un sito della rete Natura 2000, il legale rappresentante deve ottenere uno specifico provvedimento di valutazione di incidenza, emanato dall’autorità competente in riferimento al medesimo progetto di cui si chiede l’approvazione.

Qualora il progetto riguardi aree soggette a vincolo paesistico o preveda una trasformazione dell’uso del suolo che comporti l’eliminazione di un bosco, prima della conclusione del procedimento di autorizzazione il titolare deve ottenere una specifica autorizzazione paesaggistica e/o forestale, emanata dall’autorità competente in riferimento al medesimo progetto di cui si chiede l’approvazione.

Dopo aver verificato la conformità della domanda con le previsioni del vigente Piano cave ed aver valutato i pareri acquisiti, gli uffici provinciali notificano, previa presentazione da parte del titolare di copia della garanzia patrimoniale a favore del Comune prevista dalla Legge, il decreto dirigenziale di autorizzazione allo svolgimento dell’attività estrattiva: dal momento della notifica dell’atto autorizzativo, l’area perimetrata dal progetto di coltivazione e recupero è interessata da un cantiere ed è soggetta alle norme di polizia mineraria (di cui alla specifica pagina nella sezione “Obblighi”).

CAVE DI RECUPERO O PER OPERE PUBBLICHE PIANIFICATE

Il legale rappresentante dell’azienda interessata presenta la domanda di autorizzazione, in regola con le norme in materia di bollo, alla Provincia di Cremona - Settore Ambiente e Territorio ed agli enti competenti ad esprimersi (Comune territorialmente competente;  Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Cremona qualora l’area di intervento sia soggetta a vincolo paesistico;  A.I.Po - U.O. di Cremona qualora l’area di intervento faccia parte di una delle fasce del P.A.I.; Enti gestori dei Parchi naturali interessati).

La domanda deve essere corredata degli elementi formali, tecnico – burocratici e tecnico – progettuali elencati nelle istruzioni per nuova cava riportate al termine della presente pagina, tra cui una copia dell'atto comunale di approvazione del testo della convenzione, articolata in conformità allo schema tipo deliberato dalla Regione Lombardia e riportato al termine della presente sezione. Le domande pervenute che risulteranno carenti di uno o più degli elementi previsti dalle citate istruzioni saranno immediatamente rigettate.

Quando il richiedente non riesca ad acquisire il diritto sul giacimento, può chiedere alla Provincia l’applicazione della disciplina della concessione mineraria, di cui all’art. 22 della Legge; alla domanda deve inoltre essere allegata la ricevuta delle spese di istruttoria (le modalità di pagamento sono specificate nelle pagine dedicate agli oneri di istruttoria della sezione Ambiente di questo sito; la causale del versamento è "spese istruttoria autorizzazione esercizio nuova cava - capitolo 4242")..

Prima della conclusione del procedimento di autorizzazione la Provincia deve acquisire uno specifico atto di pronuncia di compatibilità ambientale riferita al medesimo progetto di cui si chiede l’autorizzazione: il legale rappresentante dell’azienda deve perciò in tempo utile richiedere separatamente all’autorità competente tale pronuncia.

Qualora la cava interferisca con un sito della rete Natura 2000, il legale rappresentante deve ottenere uno specifico provvedimento di valutazione di incidenza, emanato dall’autorità competente in riferimento al medesimo progetto di cui si chiede l’approvazione.

Qualora il progetto riguardi aree soggette a vincolo paesistico o preveda una trasformazione dell’uso del suolo che comporti l’eliminazione di un bosco, prima della conclusione del procedimento di autorizzazione il titolare deve ottenere una specifica autorizzazione paesaggistica e/o forestale, emanata dall’autorità competente in riferimento al medesimo progetto di cui si chiede l’approvazione.

Dopo aver verificato la conformità della domanda con le previsioni del vigente Piano cave ed aver valutato i pareri acquisiti, gli uffici provinciali notificano, previa presentazione da parte del titolare di copia della garanzia patrimoniale a favore del Comune prevista dalla Legge, il decreto dirigenziale di autorizzazione allo svolgimento dell’attività estrattiva: dal momento della notifica dell’atto autorizzativo, l’area perimetrata dal progetto di coltivazione e recupero è interessata da un cantiere ed è soggetta alle norme di polizia mineraria (di cui alla specifica pagina nella sezione “Obblighi”).

 Vedi la scheda procedimento

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