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Certificazione di Avvenuta Bonifica

Ultimo aggiornamento 15-02-2024

Alla Provincia spetta il compito di accertare il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato mediante il rilascio della Certificazione di Avvenuta Bonifica (art. 242, comma 13 e art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Le procedure per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica sono indicate nelle Linee guida regionali (D.g.r. 23 maggio 2012, n. IX/3509), cui questa Provincia si conforma, che contengono anche i fac-simile della modulistica da trasmettere per l'inoltro dell'istanza ed indicano tutta la documentazione tecnico-amministrativa da allegare necessariamente all'istanza.

Non essendo specificato nelle suddette linee guida, i passaggi sequenziali per la richiesta di certificazione sono i seguenti:

1) il soggetto autorizzato agli interventi di bonifica trasmette agli Enti competenti la relazione finale firmata dal direttore lavori, corredata da relazione di collaudo, ove necessaria; contestualmente il soggetto autorizzato richiede ad ARPA l'emissione della relazione tecnica prevista dall'art. 248, secondo le procedure eventualmente previste dall'Agenzia;

2) solo successivamente al ricevimento della relazione tecnica di Arpa, il soggetto autorizzato agli interventi di bonifica inoltra istanza di certificazione di avvenuta bonifica, secondo i modelli regionali, completi di tutta la documentazione tecnico-amministrativa ivi richiesta.

L'istanza può essere trasmessa in formato digitale, via PEC; l'istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto rappresentante legale della società istante oppure essere accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso, in corso di validità.

Si fa notare, inoltre, che nel caso in cui la documentazione tecnico-amministrativa richiesta dalla DGR 3509/2012 venisse inviata in formato digitale, via PEC, ogni documento dovrà essere firmato digitalmente dal relativo tecnico estensore (professionista abilitato ai sensi di legge). Per es., il certificato di regolare esecuzione sarà trasmesso con la firma digitale del Direttore Lavori.

Oneri di istruttoria

Gli oneri sono stabiliti annualmente dall'Amministrazione con apposita delibera provinciale, i cui contenuti sono consultabili a questa pagina. 
Gli importi devono essere versati esclusivamente tramite l'applicativo Pago PA, seguendo le indicazioni fornite a questa pagina e avendo cura di indicare nell'apposito campo le informazioni utili all'identificazione della pratica.
 
Assolvimento imposta di bollo
 
Insieme all'istanza, dovranno essere versati gli oneri per le marche da bollo virtuali, relative a:
 
Tali importi dovranno essere versati tramite il sistema PagoPA, contestualmente agli oneri d'istruttoria di cui al paragrafo precedente.

Il mancato versamento degli oneri costituisce elemento d'irregolarità dell'istanza e comporta l'impossibilità di avviare il procedimento per il rilascio della certificazione.

 

PLANIMETRIE: Qualora l'area oggetto dell'intervento di bonifica occupi solo una porzione di un mappale più grande, è necessario allegare una planimetria che evidenzi in modo chiaro l'area d'intervento. Tale planimetria verrà allegata all'atto di certificazione.

Per comodità del proponente, si allega la check-list utilizzata dagli Uffici per la verifica di completezza formale dell'istanza. S'invita a prenderne visione.

Si allega un modello in formato editabile con i contenuti minimi del Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore Lavori, cui si chiede di attenersi al fine della regolarità dell'istanza. Si precisa che il Direttore lavori deve coincidere col redattore della Relazione di Fine Lavori. Entrambi i documenti devono pervenire sottoscritti con regolare firma digitale

 Vedi la scheda procedimento

Allegati: