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Modulistica - Presentazione e sottoscrizione delle liste elettorali

Ultimo aggiornamento 10-12-2021

Sulla presente pagina web è possibile scaricare la modulistica da utilizzare per la presentazione  e la  sottoscrizione delle liste elettorali.
Essa si compone di:

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Per facilitare le operazione di stampa in formato opuscolo dei moduli PL-1 e PL-2B, si suggerisce di scaricare il formato modificabile (formato odt),  di compilarlo, di convertirlo in formato pdf e poi di lanciare la stampa utilizzando l’apposita funzione “opuscolo”.

Si informa che i moduli sono disponibili in formato cartaceo presso l’URP di corso Vittorio Emanuele II n. 17 a Cremona  (lunedì,  mercoledì e venerdì  dalle 9.00 alle 12.30)

Autentica firme

Con la legge 29 luglio 2021, n. 108 la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell’articolo 14 della legge n. 53 / 1990, come modificato, da ultimo, dall’articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che  si  riporta di seguito
Legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale e successive modificazioni"
Articolo 14
"Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine".

Dimensioni simbolo

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni presentati in forma cartacea (in triplice copia) e su formato digitale siano disegnati, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Designazione dei rappresentanti di lista

Precisazioni

Rappresentanti di lista (o dei candidati presidenti di provincia) come da da circolare n. 32 si riporta:

(...) Il delegato effettivo (o, in caso di impedimento, il delegato supplente) designato nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (o della candidatura a presidente della provincia), come illustrato innanzi al punto 6), può, a sua volta, designare un solo rappresentante della lista o del candidato presidente presso ciascun seggio/sottosezione costituito.

In mancanza di designazione di delegati, la designazione del rappresentante della lista o del candidato presidente può essere fatta esclusivamente dal capolista della lista di candidati per le elezioni dei consigli metropolitani o provinciali e dal candidato presidente.

Le designazioni, autenticate ai sensi dell’art. 14 della legge n. 53/90, devono pervenire all’Ufficio elettorale entro le ore 15 del giorno precedente le elezioni, quindi venerdì 17 dicembre, oppure direttamente al seggio/sottosezione prima dell’inizio delle operazioni di voto.

Il rappresentante della lista o del candidato presidente presso il seggio/sottosezione può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell’elettorato attivo per la Camera dei deputati; per dimostrare tale qualità, è sufficiente esibire al presidente la tessera elettorale.

Allegati: