Requisiti per l'iscrizione
Ultimo aggiornamento 06-02-2024
I requisiti indispensabili per procedere all'iscrizione sono i seguenti:
- Stato di disoccupazione e residenza
- Certificazione attestate l’appartenenza ad una delle categorie protette
1. Stato di disoccupazione e domicilio.
Gli interessati che intendono iscriversi alla lista del Collocamento Mirato dovranno presentarsi direttamente al Centro per l’Impiego competente nel cui ambito territoriale si trova il comune di residenza per dichiarare:
· l’immediata disponibilità al lavoro tramite autocertificazione;
· di essere privi di lavoro
oppure
· di svolgere un’attività lavorativa subordinata o regolata da altre forme contrattuali (co.co.pro. – co.co.co. ecc…) tale da non superare nell’anno solare gli 8.500 euro di reddito lordo o di svolgere un’attività lavorativa autonoma tale da non superare nell’anno solare i 5.500 euro di reddito lordo.
2. Certificazione attestate l’appartenenza ad una delle categorie protette.
Per invalidi civili, non vedenti, sordomuti: copia del VERBALE MEDICO - LEGALE della Commissione ASL , riportante la diagnosi e una percentuale invalidità di almeno il 46 per cento.
ISCRIZIONI CATEGORIE PROTETTE EX ART. 18:
Invalidi del lavoro: copia del VERBALE MEDICO - LEGALE dell’Inail riportante la diagnosi e una percentuale invalidità di almeno il 34 per cento;
Invalidi per servizio: Decreto del Ministero del Tesoro (ex mod. 69 ter.) oppure dichiarazione della Commissione medica dell'ospedale militare;
Orfani o coniugi di caduto per causa di lavoro: dichiarazione INAIL attestante che il genitore/coniuge è deceduto per causa di lavoro;
Coniugi e figli di grandi invalidi del lavoro: certificato rilasciato dall’INAIL nel quale si attesta che il familiare invalido è riconosciuto tale con percentuale dall’80% al 100%;
Orfani o coniugi di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell’Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;
Coniugi e figli di grandi invalidi per causa di servizio: certificato rilasciato dall’Ente di appartenenza del famigliare con disabilità nel quale si attesta che la persona (nominata espressamente) è equiparato orfano/vedovo per causa di servizio. Purché beneficiari di pensione di 1^ categoria;
Orfani di guerra: certificato d’iscrizione all’elenco generale tenuto dal Comitato Nazionale Orfani di guerra presso la Prefettura;
Coniugi superstiti di guerra: dichiarazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nella quale è esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra;
Coniugi e figli di grandi invalidi per cause di guerra: certificato rilasciato dalla Prefettura nel quale si attesta che l’interessato all’iscrizione (nominato espressamente) è equiparata orfano/vedovo per causa di guerra;
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata: certificato della Prefettura e del luogo di residenza ai sensi della Legge 407 del 23.11.1998;
Profughi italiani rimpatriati: attestazione della condizione di profugo italiano rimpatriato rilasciata dalla Prefettura della Provincia di residenza ai sensi della Legge 763 del 26.12.81;
Care leaver: provvedimento dell’autorità giudiziaria con il quale si è provveduto, durante la minore età, al collocamento in comunità residenziali o in affido eterofamiliare.N.B. L’iscrizione nell’elenco delle categorie protette, è consentita a partire dal 18° anno di età, laddove sussistano le condizioni stabilite dall’art. 67 bis del D.L. n° 34/2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, ovvero il beneficiario sia divenuto maggiorenne fuori dalla famiglia di origine.
ATTENZIONE:
Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti [vittime del terrorismo e della criminalità organizzata] e successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. (DPR 333/00 art.1c.2) Sussiste cioè qualora l’avente diritto, seppure già iscritto, non sia mai stato avviato ad attività lavorativa.
Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del genitore dante causa. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari
Gli orfani ed i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi se minori di età al momento della morte del genitore: sono considerati minori i figli fino al giorno del ventunesimo compleanno (se studenti scuola superiore), e fino a ventisei anni se universitari.