Assunzione con contratto di apprendistato
Ultimo aggiornamento 19-09-2018
Gli incentivi per le tre tipologie di apprendistato si suddividono in:
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Incentivi contributivi.
I datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 11,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (mentre la quota a carico dell’apprendista è pari al 5,84%) a decorrere dall’1 gennaio 2013. Al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione contributiva viene riconosciuta anche per i dodici mesi successivi.
In via sperimentale fino al 31 dicembre 2016, il d.lgs. 150/2015 ha introdotto un particolare regime agevolativo per le due tipologie di apprendistato che costituiscono il sistema duale: l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Chi assumerà con questi contratti beneficerà dell’esenzione dal contributo di licenziamento previsto dalla Legge 92/2012 e di un’aliquota contributiva del 5% invece che del 10%.
Tale aliquota sarà esente anche dall’1,61% relativo all’assicurazione socialeper l’impiego e ai fondi interprofessionali per la formazione.
Sempre fino alla data del 31 dicembre 2016, la legge 183/2011 (c.d. Legge stabilità 2012) ha previsto per datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo quasi totale (è dovuto l’1,61% relativo all’assicurazione sociale per l’impiego e ai fondi interprofessionali per la formazione) per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
Il D.Lgs 81/2015 ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato persone disoccupate ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, a prescindere dall'età anagrafica posseduta al momento dell'assunzione. Come già previsto nel Testo Unico sull’apprendistato (Decreto Legislativo 167/2011) possono essere assunti con questo contratto anche i lavoratori in mobilità, in tal caso valgono le disposizioni agevolative della legge 23 luglio 1991, n. 223. -
Incentivi economici e retributivi.
Il D.Lgs 81/2015 permette di assumere l’apprendista inquadrandolo fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria di destinazione a cui è finalizzato il contratto, in base alle modalità definite dalla contrattazione collettiva di livello interconfederale o nazionale. È sempre la contrattazione collettiva a stabilire, poi, le regole di avanzamento retributivo.
In maniera alternativa rispetto al sottoinquadramento, la contrattazione collettiva può stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio.
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Incentivi normativi.
Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano, per tutta la durata del periodo formativo, nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999 non sono presi in considerazione gli apprendisti.
Il Decreto Legislativo 81/2015 ha poi previsto che siano esclusi dagli obblighi di stabilizzazione gli apprendisti assunti con le tipologie dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca. -
Incentivi fiscali.
Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.
Altri link utili:
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Formazione per apprendisti in Regione Lombardia: www.lavoro.regione.lombardia.it
Allegati:
- D.Lgs n. 81 del 15 giugno 2015 e s.m.i. (File PDF - 221,4Kb)