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Assunzione con contratto di apprendistato

Ultimo aggiornamento 19-09-2018

Gli incentivi per le tre tipologie di apprendistato si suddividono in:

  1. Incentivi contributivi.
    I datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 11,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (mentre la quota a carico dell’apprendista è pari al 5,84%) a decorrere dall’1 gennaio 2013. Al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione contributiva viene riconosciuta anche per i dodici mesi successivi.

    In via sperimentale fino al 31 dicembre 2016, il d.lgs. 150/2015 ha introdotto un particolare regime agevolativo per le due tipologie di apprendistato che costituiscono il sistema duale: l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria  superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
    Chi assumerà con questi contratti beneficerà dell’esenzione dal contributo di licenziamento previsto dalla Legge 92/2012 e di un’aliquota contributiva del 5% invece che del 10%.
    Tale aliquota sarà esente anche dall’1,61% relativo all’assicurazione socialeper l’impiego e ai  fondi interprofessionali per la formazione
    .

    Sempre fino alla data del 31 dicembre 2016, la legge 183/2011 (c.d. Legge stabilità 2012) ha previsto  per datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo quasi totale (è dovuto l’1,61% relativo all’assicurazione sociale per l’impiego e ai fondi interprofessionali per la formazione) per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

    Il D.Lgs 81/2015 ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato persone disoccupate ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, a prescindere dall'età anagrafica posseduta al momento dell'assunzione. Come già previsto nel Testo Unico sull’apprendistato (Decreto Legislativo 167/2011) possono essere assunti con questo contratto anche i lavoratori in mobilità, in tal caso valgono le disposizioni agevolative della legge 23 luglio 1991, n. 223.

  2. Incentivi economici e retributivi.
    Il D.Lgs 81/2015 permette di assumere l’apprendista inquadrandolo fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria di destinazione a cui è finalizzato il contratto, in base alle modalità definite dalla contrattazione collettiva di livello interconfederale o nazionale. È sempre la contrattazione collettiva a stabilire, poi, le regole di avanzamento retributivo.
    In maniera alternativa rispetto al sottoinquadramento, la contrattazione collettiva può stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio.
     

  3. Incentivi normativi.
    Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano, per tutta la durata del periodo formativo, nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999 non sono presi in considerazione gli apprendisti.
    Il Decreto Legislativo 81/2015 ha poi previsto che siano esclusi dagli obblighi di stabilizzazione gli apprendisti assunti con le tipologie dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria  superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca.

  4. Incentivi fiscali.
    Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.

 

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