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Quale autorizzazione richiedere?

Ultimo aggiornamento 28-11-2023

In questa pagina sono riportate le definizioni da Codice della Strada e da Regolamento in materia di pubblicità stradale della Provincia di Cremona dei mezzi pubblicitari e dei segnali di cui si può chiedere l'autorizzazione alla posa sulle strade della Provincia di Cremona:

CARTELLI

esempi di installazione di cartelli:

Esempi di installazione

Definizione e prescrizioni

Cartello

art. 47 comma 4 del Regolamento del Codice della Strada: Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

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ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Definizioni e prescrizioni:

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INSEGNE

esempi di installazione:

Esempi di installazione

Definizione e prescrizioni:

art. 47 comma 1 del Regolamento del Codice della Strada: Si definisce “insegna d'esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Nel “Regolamento in materia di pubblicità stradale e segnaletica verticale turistica, di territorio e di servizio utile” della Provincia di Cremona le insegne vengono suddivise in insegne d'esercizio ed insegne pubblicitarie.

Secondo l'art. 4 comma 1e 2 dello stesso è insegna d'esercizio solo quella che persegue oggettivamente lo scopo di individuazione della sede aziendale nello spazio territoriale di appartenenza. Essa può essere posta in qualunque punto dello stabilimento, compresi anche il tetto, la facciata laterale e l’ingresso secondario, ovvero nella pertinenza accessoria situata anche lontano dalla sede principale dell’impresa e può indicare esclusivamente il nome dell’esercente, la ragione sociale della ditta, l’attività permanente svolta, il tipo di merci vendute, il simbolo e il marchio della ditta stessa, i simboli e i marchi di altre ditte estranee purché attinenti all’attività svolta.

Secondo l'art. 4 comma 7 si definiscono insegne pubblicitarie tutte quelle realizzate in maniera non conforme a quanto disciplinato per le insegne d'esercizio.

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PREINSEGNE

esempi di installazione:

Esempio di installazione

Definizione e prescrizioni:

art. 47 comma 2 del Regolamento del Codice della Strada: Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

art. 5 comma 1 e 2 del Regolamento in materia di pubblicità stradale e segnaletica verticale turistica, di territorio e di servizio utile della Provincia di Cremona:

  1. La preinsegna deve avere forma rettangolare con dimensioni pari a m 1,25x0,25, colore di fondo “grigio luce” (rif. RAL 7035), scritte di colore nero e può contenere solo simboli, iscrizioni e composizioni grafiche differenti da quanto disposto per la segnaletica stradale. L’eventuale logo della ditta pubblicizzata potrà essere realizzato a colori.
  2. È ammesso un numero massimo di due preinsegne recanti indicazioni inerenti la medesima attività, per ogni strada che conduce direttamente alla ditta pubblicizzata.

Esempio bozzetto preinsegna:

Bozzetto preinsegna

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SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI

Definizione e prescrizioni

art. 136 del Regolamento del Codice della Strada:

  1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1 indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente articolo possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.8, salvo diversa indicazione; per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 150×225 cm con proporzionale aumento delle altre grandezze. Se il servizio è fornito nell'ambito autostradale, i segnali sono a fondo verde.
  2. Il segnale di pronto soccorso (fig. II.353) indica un posto sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Gli itinerari adducenti devono essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio, posti nelle intersezioni più importanti della viabilità principale.
  3. Il segnale assistenza meccanica (fig. II.354) indica una officina meccanica o similari lungo la viabilità extraurbana.
  4. Il segnale telefono (fig. II.355) indica un punto o posto telefonico pubblico lungo la viabilità extraurbana.
  5. Il segnale rifornimento (figg. II.356 e II.357) indica un impianto di distribuzione di carburante lungo la viabilità extraurbana.
  6. Il segnale fermata autobus (fig. II.358) indica i punti di fermata degli autoservizi di pubblico trasporto extraurbani. Lo spazio blu sottostante al quadrato bianco col simbolo nero può essere utilizzato per l'indicazione dei servizi in transito, loro destinazioni ed eventuali orari. Se tale spazio non è sufficiente, il segnale è integrato con un pannello modello II.6 avente le dimensioni della tabella II.9. Il segnale può essere usato anche lungo le strade entro il centro abitato.
  7. Il segnale fermata tram (fig. II.359) indica i punti di fermata di una linea tranviaria. Si applicano le disposizioni del comma 6.
  8. Il segnale informazioni (fig. II.360) indica un posto di informazioni turistiche o di altra natura.
  9. Il segnale ostello per la gioventù (fig. II.361) indica un ostello o albergo per la gioventù.
  10. Il segnale area per picnic (fig. II.362) indica uno spazio attrezzato con tavoli, panche ed altri eventuali arredi, ove l'utente della strada possa fermarsi e sostare.
  11. Il segnale campeggio (fig. II.363) indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per l'attendamento di campeggiatori e la sosta di caravan e auto-caravan. È usato sulla viabilità extraurbana e su quella urbana periferica.
  12. Il segnale radio informazioni stradali (fig. II.364) indica agli utenti la frequenza d'onda sulla quale possono ricevere le notizie utili per la circolazione stradale. Sulle autostrade i segnali vanno posti 500 metri circa dopo la fine della corsia di accelerazione delle entrate. Sulla viabilità normale sono posti 1 km circa dopo la fine dei centri abitati. La fornitura e la posa in opera sono a carico dell'ente proprietario, gestore o concessionario della strada.
  13. Il segnale motel (fig. II.365) indica la vicinanza di un albergo prossimo alla strada, fuori dei centri abitati e deve essere usato solo sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.
  14. I segnali bar (fig. II.366) e ristorante (fig. II.367) indicano rispettivamente la vicinanza di un esercizio di bar o di ristorante sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio. Questi segnali sono vietati nei centri abitati.
  15. I segnali parcheggio di scambio (con autobus, ovvero tram, ovvero metropolitana ed altri servizi di trasporto od itinerari pedonali (figg. da II.368 a II.371), indicano od avviano verso un parcheggio di scambio ubicato e predisposto vicino ad una fermata o un capolinea dei mezzi di trasporto o di itinerari pedonali. Nella zona a destra in basso del segnale possono essere inserite le indicazioni essenziali relative alle destinazioni od ai numeri distintivi delle linee di pubblico trasporto disponibili. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.7. Può essere aggiunto un pannello integrativo modello II.6 con la eventuale denominazione della fermata.
  16. Il segnale auto su treno e auto al seguito (figg. II.372 e II.373), posto nelle vicinanze di una stazione ferroviaria, avvia gli automobilisti al servizio di trasporto autovetture al seguito del viaggiatore. È installato a cura e spese dell'ente ferroviario previo accordo con l'ente proprietario della strada.
  17. Il segnale auto su nave (fig. II.374) posto in vicinanza di un porto, all'ingresso di un centro abitato, lungo il percorso verso il porto, avvia ai moli o punti di imbarco autoveicoli su navi traghetto. È installato lungo determinati itinerari, od anche entro l'area portuale per smistare i veicoli verso singoli punti di imbarco in rapporto alle destinazioni delle navi. I segnali posti entro la zona portuale devono contenere l'indicazione della destinazione, ove esistono diversi attracchi. Tale indicazione deve essere espressa col nome dell'isola, della nazione o della città di sbarco, in lingua italiana e nella lingua del paese di destinazione. Si può anche fare uso della sigla automobilistica della nazione di destinazione, in lettere nere entro un ovale bianco. È vietato l'uso di questo segnale per indicare agenzie di viaggio. Può essere aggiunto pannello integrativo modello II. 6 ove si ritengano utili ulteriori informazioni, come la compagnia di navigazione, il molo o il punto di imbarco.
  18. Il segnale taxi (fig. II.375) indica l'ubicazione di un'area di sosta riservata alle autovetture in servizio pubblico. L'area è delimitata da strisce gialle, integrata da iscrizioni orizzontali «taxi». Le dimensioni normali sono di 40×60 cm, quelle grandi 60×90 cm.
  19. Per indicare le aree di servizio sulla viabilità extraurbana e su quella autostradale è impiegato un segnale composito (fig. II.376) ove sono riportati i simboli dei servizi esistenti utilizzando i simboli appropriati previsti nei commi precedenti. All'interno delle aree possono essere usati segnali con il solo simbolo del servizio per indicarne la localizzazione, ovvero i percorsi da seguire per raggiungerli.
  20. Il segnale area attrezzata con impianti di scarico (fig. II.377) indica un'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan dotata di impianti igienico-sanitari, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan e degli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.
  21. Il segnale polizia (figg. da II.378 a II.381) indica la sede più vicina di un posto o ufficio di un organo di polizia. Sul segnale devono essere indicate la località, la via ed il numero di telefono. È installato lungo la viabilità extraurbana in prossimità degli accessi ai centri abitati. Il segnale è a fondo bianco con scritte in nero ed ha dimensioni di 60x90 cm. È installato a cura e spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia.

art. 19 del Regolamento in materia di pubblicità stradale e segnaletica verticale turistica, di territorio e di servizio utile della Provincia di Cremona:

  1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che gli stessi siano integrati da una freccia indicante la direzione da seguire (al massimo 500 m). Possono essere abbinati ad un pannello integrativo mod. II.1 Reg. C.d.S., indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.
  2. L’eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.
  3. Detti segnali possono essere ammessi solo per situazioni particolari soggette ad una puntuale istruttoria da parte della Provincia di Cremona, la quale valuterà l’effettiva necessità di indicare i servizi segnalati in funzione dell’utilità per la generalità degli utenti della strada interessata.
  4. È ammesso un numero massimo di due segnali recanti indicazioni inerenti la medesima attività, per ogni strada che conduce direttamente alla ditta segnalata.

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SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO

Definizione e prescrizioni

art. 134 del Regolamento del Codice della Strada:

  1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2: a) turistiche; b) industriali, artigianali, commerciali; c) alberghiere; d) territoriali; e) di luoghi di pubblico interesse. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.
  2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.
  3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.
  4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295. L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte.
  5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.
  6. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col «gruppo segnaletico unitario» ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di «zona industriale, zona artigianale, zona commerciale» (fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.
  7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla «zona industriale» o «zona artigianale» o «zona commerciale» in genere (fig. II.297).
  8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.
  9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.
  10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende: a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. II.298); b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299); c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig. II.300 e II.301).
  11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.

art. 18 del Regolamento in materia di pubblicità stradale e segnaletica verticale turistica, di territorio e di servizio utile della Provincia di Cremona:

  1. La sagoma di detti segnali dovrà essere come da tabella II 13/a Reg. C.d.S.- formato normale, per le installazioni nei centri abitati e come da tabella II 14/a Reg. C.d.S. – formato normale, per le installazioni fuori dai centri abitati.
  2. Il simbolo relativo a queste indicazioni, è rappresentato dalla figura II 192 art. 125 del Regolamento C.d.S.
  3. I colori da utilizzarsi, dovranno essere come da figura II 297 art. 134 del Regolamento del C.d.S.
  4. I segnali con le indicazioni di cui sopra, possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l’avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Se impiegati, devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 Km di distanza dal luogo.
  5. Detti segnali possono essere autorizzati, a giudizio dell’ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l’impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e l’efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l’uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l’azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare che per evidente difficoltà di localizzazione (mancanza di segnalazioni stradali alternative) provoca notevoli ed evidenti intralci alla circolazione e conseguente pericolo agli utenti della strada. Dal traffico veicolare sono esclusi i dipendenti dell’azienda stessa.
  6. Fuori dai centri abitati, per la particolare ubicazione dell’attività industriale, artigianale o commerciale isolata, la Ditta potrà essere ammessa all’impiego dello specifico segnale stradale di indicazione di “attività singola”, previa puntuale istruttoria al fine di valutare la effettiva necessità della segnalazione, il cui scopo fondamentale è l’utilità per la generalità per gli utenti della strada, soprattutto nelle situazioni in cui non esistono altre forme di indicazione della località in cui ha sede l’attività isolata.
  7. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.
  8. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col “gruppo segnaletico unitario”, ivi esistente, il segnale di direzione con l’indicazione di “zona industriale, zona artigianale, zona commerciale” che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.
  9. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla “zona industriale” o “zona artigianale” o “zona commerciale”.
  10. È ammesso un numero massimo di due segnali recanti indicazioni inerenti la medesima attività , per ogni strada che conduce direttamente alla ditta segnalata. Questo Ufficio potrà valutare la posa di un numero maggiore di segnali solo per motivi legati alla sicurezza della circolazione stradale.

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Per Informazioni:
Ufficio Pubblicità
via Bella Rocca 7, 26100 Cremona
Dirigente: arch. Giulio Biroli
Referenti:

  • geom. Silvia Pezzoni tel. 0372 406401
  • geom. Silvia Fregoni tel. 0372 406496
PEC (per invio istanze e comunicazioni formali): protocollo@provincia.cr.it
Email (solo per comunicazioni informali): pubblicita@provincia.cremona.it