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Accesso civico

Ultimo aggiornamento 25-07-2017

L’articolo 5 del D.lgs 33/2013 introduce nell’ordinamento nazionale un nuovo istituto quale espressione dei principi di pubblicità e trasparenza: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira, da un lato ad alimentare il rapporto di fiducia intercorrente tra la collettività e le pubbliche amministrazioni; dall’altro a promuovere la cultura della legalità, nonché la prevenzione di fenomeni corruttivi. Tale diritto rappresenta un ampliamento del potere di controllo dei cittadini sull’operato delle pubbliche amministrazioni, un potere introdotto originariamente dalla l. 241/1990, la quale aveva previsto la pubblicità come regola e il segreto come eccezione.

Tutti hanno il diritto di chiedere ed ottenere che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni da queste detenute ma che, benché tenute a farlo, per qualsiasi motivo, non hanno provveduto a rendere pubblici sui propri siti istituzionali. E' riconosciuto a tutti il diritto di accesso civico, anche coloro che non sono portatori di alcun interesse giuridico qualificato (diretto, concreto e attuale).

La richiesta di accesso è formale e gratuita e deve essere inoltrata al Responsabile della Trasparenza della Provincia (Corso Vittorio Emanuele II, 17, 26110 Cremona), che si pronuncia celermente sulla stessa, dandone comunicazione al dirigente competente per gli adempimenti che gli fanno carico .

Il dirigente responsabile ha tempo 30 giorni per evadere la richiesta, procedendo alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e trasmettendolo contestualmente per mail al richiedente, ovvero comunicando allo stesso l’avventa pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale (link). Se il documento, l’informazione o il dato risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo link.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della Trasparenza, l’obbligo di segnalazione all’Ufficio di disciplina.

 Si ricorda che le richieste di accesso sono  validamente presentate  quando:

In caso di utilizzo della  posta elettronica vanno seguite le seguenti modalità d’invio:

E' prevista la possibilità di attivare il potere sostituivo (previsto dall’articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990) in caso di ritardo o mancata risposta. In tale caso la richiesta va inoltrata al Segretario Generale che la esamina e si pronuncia, attivando il meccanismo sopradescritto.

In tale caso per l’ utilizzo della  posta elettronica vanno seguite le seguenti modalità d’invio:

La Provincia di Cremona ha approvato, con Delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 19/07/2017, il Regolamento in materia di accesso civico consultabile alla sezione Regolamenti - Segreteria Generale

Responsabile della Trasparenza
Segretario Generale
Tel: 0372 406 229;  Fax: 0372406336
Email: trasparenza@provincia.cremona.it

Allegati: