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Stabilimenti interessati

Ultimo aggiornamento 29-11-2011

Le aziende interessate sono quelle

si tratta di forme autorizzative emesse senza termine di scadenza, che devono essere sostituite, con le modalità specificate dall’art. 269 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m., da nuove autorizzazioni, rilasciate a seguito di specifica richiesta da parte dei rispettivi titolari.

Non sono soggetti a tale disciplina le attività e gli impianti in deroga ammessi all’autorizzazione generale.

Le domande devono pervenire alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento ARPA competenti per territorio entro i seguenti termini:

  1. entro il 31 dicembre 2011, per gli stabilimenti anteriori al 1988 (quelli che, alla data del 1.7.1988, erano in esercizio oppure che erano anche solo costruiti in tutte le loro parti o, comunque, che erano autorizzati ai sensi della normativa vigente a quel momento);
  2. tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000 (quelli dotati di atto autorizzativo anteriore al 1° gennaio 2000 e in funzione o per i quali è stata comunicata la messa in funzione entro il 29 aprile 2008);
  3. tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.

Gli stabilimenti, privi di autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 5.4.2006, n. 152 e s.m. e che non appartengono ad alcuna delle tre categorie descritte, sono da ritenersi non autorizzati e devono presentare domanda secondo le modalità stabilite per la costruzione di un nuovo impianto.