Il responsabile dell'esercizio e manutenzione
Ultimo aggiornamento 24-01-2013
CHI È
Per impianto con potenza inferiore a 35 kW si intende quello normalmente installato nelle abitazioni unifamiliari, la cosiddetta caldaia autonoma da appartamento.
Il responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto è:
- l'occupante dell'alloggio, cioè il proprietario o l’inquilino, se diverso dal proprietario (i rapporti tra proprietario e inquilino, la ripartizione delle responsabilità e delle spese, sono di norma precisate nei contratti di locazione);
- l'amministratore del condominio, nel caso di impianto centralizzato;
- il “terzo responsabile”, se nominato, cioè un'impresa o un tecnico abilitato, iscritti negli elenchi professionali o di categoria, delegati dal responsabile.
ed è tenuto per legge a rispondere dell'esercizio e della sicurezza dell'impianto termico a lui affidato e deve garantire l'utilizzo nei limiti orari e di temperatura ambientale fissati dalla normativa.
Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianto termici deve essere riportato in evidenza sul libretto di impianto.
CHE COSA DEVE FARE
Per la sicurezza ed il buon funzionamento dell'impianto, le disposizioni regionali prevedono che il responsabile garantisca:
- la manutenzione dell'impianto;
- l'effettuazione di tutte le verifiche di combustione;
- l'adozione degli interventi necessari per riportare i valori entro i limiti consentiti, qualora il controllo evidenzi un insufficiente rendimento di combustione e/o emissioni nocive oltre i limiti stabiliti dalla legge;
- la sostituzione della caldaia, nei casi in cui gli interventi di manutenzione risultino inefficaci;
- la cura e l'aggiornamento del libretto d'impianto, che deve essere a disposizione per gli eventuali controlli che le amministrazioni devono effettuare.
Allegati:
- Risparmiare con il riscaldamento (File PDF - 49,6Kb)