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Nuove concessioni, rinnovi e varianti

Ultimo aggiornamento 21-12-2018

Chiunque intenda derivare acque pubbliche sotterranee per usi legati ad attività o comunque non riconducibili all'uso domestico, deve presentare idonea domanda di concessione alla Provincia di Cremona, corredandola di opportune relazioni tecniche (relazione tecnica per descrivere e quantificare l'uso dell'acqua, relazione geologica per inquadrare il contesto idrogeologico interessato dall'opera di presa e, nel caso di derivazioni ad uso irriguo, relazione agronomica per la stima del fabbisogno idrico colturale).

La Provincia di Cremona rilascia l'autorizzazione per l'escavazione delle opere di presa e la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica. Qualora il richiedente sia impossibilitato a concludere la realizzazione delle opere di captazione entro il termine di 1 anno dal rilascio del provvedimento autorizzativo, può presentare motivata istanza di proroga della validità dell'autorizzazione per ulteriori 6 mesi.

Qualora il concessionario intenda variare le condizioni fissate nella concessione (esempio: modifica degli usi, aumento del volume di prelievo, variazione numero opere di presa, ecc...) deve chiedere la variante alla concessione vigente.

Nella finestra temporale intercorrente tra 2 anni e 6 mesi prima della scadenza della concessione, qualora oltre questo termine persistano i fini della derivazione, il concessionario deve presentare domanda di rinnovo della concessione.

Le domande (concessione, proroga dell'autorizzazione, rinnovo, variante) devono essere presentate  in regola con le norme in materia di imposta di bollo.

Nel caso di progetti sottoposti a Valutazione Impatto Ambientale la Concessione/Autorizzazione sarà rilasciata all'interno del Provvedimento Autorizzatorio Unico come previsto dall'art 27 bis del D.lgs 152/2006 e, a tal proposito, decorsi i termini di cui all'art. 11, c. 3, del Regolamento Regionale n. 2/2006 (ovvero 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla domanda di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), il richiedente dovrà presentare la domanda di Provvedimento di Autorizzazione Unica.

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA 2016), approvato con D.G.R.L. 31 luglio 2017 - n. X/6990, si forniscono le seguenti istruzioni, da rispettare ai fini della corretta presentazione delle domande.

Quando la derivazione riguarda corpi idrici interessati da stazioni della rete di monitoraggio gestita da ARPA Lombardia, il richiedente deve produrre, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del PTUA, una relazione tecnica con cui deve essere dimostrato che la realizzazione dell'opera di derivazione e la sua gestione non sono destinate ad interferire con la salvaguardia dell'integrità e della funzionalità delle stazioni della rete di monitoraggio, descrivendo gli impatti attesi (in un intorno di almeno 200 m dalle stazioni di monitoraggio qualitativo e, a prescindere dalla distanza, per tutte le opere o gli interventi che possono interferire con le stazioni di monitoraggio quantitativo) nonchè le misure o accorgimenti tecnici atti ad annullare tali impatti.

La relazione tecnica da allegare alla domanda di concessione deve contenere anche tutti i dati utili all’applicazione del metodo ERA di cui al documento Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale, definiti da Piano di gestione del distretto idrografico padano, tenendo conto che, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del PTUA, non si applica il valore di 100 l/s come soglia per il livello di impatto rilevante.

Qualora il prelievo richiesto riguardi strati acquiferi meno produttivi e difficilmente ricaricabili, di cui all’art. 9, comma 2, del PTUA, per uso diverso da quello potabile, la relazione tecnica deve dimostrare l'indisponibilità di fonti alternative adeguate al tipo di utilizzo (tenendo conto degli aspetti qualitativi e quantitativi) e deve esplicitare il rapporto costi – benefici delle diverse soluzioni di utilizzo.

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