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Rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)

Ultimo aggiornamento 25-01-2022

La Legge n. 26/2019, istitutiva del Reddito di cittadinanza, prevede che i beneficiari del contributo (siano essi il/la richiedente o un/una componente del nucleo familiare beneficiario) che presentano le caratteristiche per essere essere avviati ad un percorso di attivazione lavorativa debbano rilasciare la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) entro 30 giorni dal ricevimento del contributo economico o comunque al primo appuntamento con il servizio competente (Centro per l'Impiego oppure Servizio sociale del Comune di residenza).

Beneficiari RdC obbligati al rilascio della DID sono coloro che hanno la maggiore età e:

- non sono impegnati in regolari percorsi di istruzione o formazione

- non lavorano oppure, pur lavorando, hanno i requisiti per poter conservare lo stato di disoccupazione

Tuttavia alcuni beneficiari RdC maggiorenni che non studiano e non lavorano, pur teoricamente obbligati, possono essere esonerati dal rilascio della DID se hanno carichi di cura riferiti a minori di 3 anni o a persone con grave disabilità o non autosufficienti.

Se un beneficiario in condizione di obbligo ha già una DID rilasciata in precedenza e tuttora valida, non deve rilasciarne una nuova.

Il mancato rilascio della DID, qualora la persona ne sia obbligata e non l'abbia mai rilasciata prima oppure non abbia una DID ancora in corso di validità, determina la DECADENZA del contributo economico RdC.

Modalità di rilascio della DID

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