Quando serve - normativa

Nelle aree assoggettate a vincolo paesaggistico gli interventi edilizi da realizzare devono preventivamente acquisire una autorizzazione paesaggistica, anche quando non è richiesto un titolo abilitativo edilizio. (D.lgs 42/2004)

La Regione Lombardia ha deciso di delegare alla Provincia l’esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni per gli interventi che riguardano (L.R. 12/2005 art 80):

  1. attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto di competenza regionale (attività mineraria e recupero e smaltimento rifiuti art 17 L.R: 23/2006);
  2. strade di interesse provinciale;
  3. interventi di trasformazione del bosco (art. 4 del D.Lgs 227/2001);
  4. linee elettriche a tensione superiore a 15.000 e fino a 150.000 volt;
  5. opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (vedi allegati alla DGR regionale 3298/2012 scaricabile da qui). Per le pratiche soggette a VIA clicca qui.

Inoltre la Provincia svolge anche le funzioni sostitutive per quei Comuni per i quali la Regione non abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, ad esclusione dei territori compresi all’interno dei parchi regionali. (art 159 del D.Lgs 42/2004)

Attualmente  sono in vigore due distinte procedure:

  • la “procedura ordinaria” riguardanti opere ed interventi assoggettati a quanto disposto dall’art. 146 del D.Lgs 42/2004 in vigore dal 1 gennaio 2010;
  • a “procedura semplificata” relativa ad opere di “lieve” entità assoggettata a quanto disposto dal DPR 9 luglio 2010 n. 139 in vigore dal 10 settembre 2010.
Pagina aggiornata al 10-05-2013