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Criteri e modalità di perimetrazione

Ultimo aggiornamento 18-11-2011

Nei PLIS possono essere incluse le seguenti aree:

  1. le aree destinate all'agricoltura;
  2. le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
  3. le aree non soggette a trasformazione urbanistica;
  4. le aree a verde, anche destinate alla fruizione pubblica, e i corridoi ecologici del piano dei servizi.
  5. Siti di importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale;
  6. possono includere (in via eccezionale) lotti edificabili interclusi solo in quanto difficilmente scorporabili, o nuclei di antica formazione che sono parte fondante delle motivazioni che sottendono il PLIS

I PLIS sono istituiti dai Comuni interessati con apposita Deliberazione Consiliare che definisce il perimetro e la disciplina d'uso del suolo, improntata a finalità di tutela; il PLIS trova la propria previsione fondante negli elaborati del PGT.

I PLIS NON possono:

  1. essere istituiti all'interno di altre aree protette quali parchi nazionali o regionali e riserve; 
  2. essere riconosciuti PLIS in aree a valenza esclusivamente comunale come i parchi cittadini;
  3. essere riconosciuti PLIS in aree che abbiano destinazione funzionale diversa da quella agricola, di tutela ambientale o di servizi per il verde pubblico di livello sovracomunale.

E' incompatibile l'inserimento di aree commerciali, industriali ed artigianali anche se prevista una delocalizzazione se non cogente e dotata di una certa e sufficiente risorsa finanziaria per attuare il piano di riallocazione, condivisa con gli interessati e completo di cronoprogramma.

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