Commissione per il paesaggio

L.R. 12/2005, Art. 81. (Istituzione delle commissioni per il paesaggio)


1. Ogni ente locale titolare, ai sensi dell’articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale.
(comma così sostituito dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)


2. Gli enti locali possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP o nei piani territoriali regionali d'area.
(comma così sostituito dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)


3. La commissione si esprime obbligatoriamente:
(comma così sostituito dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)

  1. in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004 di competenza dell’ente presso il quale è istituita;
  2. in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all’articolo 64, comma 8;
  3. in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale;
  4. in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.


4. (comma abrogato dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)


5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6 bis dell'articolo 80, per le funzioni amministrative di competenza, ai sensi dell’articolo 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli enti gestori dei parchi regionali, sino all’istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita le predette funzioni valutative sono svolte esclusivamente dai suddetti esperti.
(comma così sostituito dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)

Per l'elenco degli Enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche vai al sito della Regione Lombardia cliccando qui

Pagina aggiornata al 16-08-2012