Vai al contenuto della pagina

Paesaggio e procedure autorizzative straordinarie

Ultimo aggiornamento 27-10-2017

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi prevista dall'art 14 e seguenti della legge 241 del 7 agosto 1990 il parere paesaggistico viene espresso dall'autorità competente di cui all'art 80 della l.r. 12/2005.

La Conferenza dei Servizi, parliamo ad esempio degli impianti a fonti rinnovabili da autorizzarsi ai sensi del D.lgs 387/2003, è di fatto una procedura autorizzativa straordinaria, alternativa e sostitutiva, alla procedura autorizzativa ordinaria e, nell'ambito della conferenza stessa vengono acquisiti nulla osta, autorizzazioni, pareri o assensi vari.

Alle Conferenze devono essere pertanto convocate:

Silenzio assenso

Il 28 agosto 2015 è entrata in vigore la legge 7 agosto 2015, n. 124 (pubblicata in G.U. n. 187 del 13/8/2015) intitolata “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, già meglio nota come Riforma Madia.

Suscitano interesse le disposizioni racchiuse nell’art. 3 che introducono il nuovo art. 17-bis alla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo:

Art. 17-bis

(Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici)

  1.     Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
  2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

  Vedi anche art 11 del DPR 31/2017 per le autorizzazioni paesaggistiche semplificate.

Nel caso di progetti sottoposti a Valutazione Impatto Ambientale la Concessione verrà ricompresa nel Provvedimento Autorizzatorio Unico come previsto dall'art 27 bis del D.lgs 152/2006.

Allegati: