Bonifiche siti contaminati
Ultimo aggiornamento 10-03-2026
La normativa assegna alla Provincia un compito di controllo e verifica in merito agli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati (art. 197 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
L'attività della Provincia si espleta mediante:
- conduzione attività istruttoria;
- rilascio di parere riguardo ai progetti d'intervento, in sede di Conferenza dei Servizi convocata dal comune competente o dalla Regione;
- controllo e verifica dell'esecuzione dei progetti approvati;
- rilascio della certificazione di avvenuta bonifica (su istanza di parte).
Da sottolineare che la normativa regionale attribuisce al Comune le funzioni operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti contaminati, che ricadono nell'ambito del territorio di un solo comune (L.R. n. 3/2023).
Bonifica siti contaminati e abbandono rifiuti
Va sottolineata la differenza tra la bonifica dei siti contaminati (prevista dal Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) e la rimozione dei rifiuti abbandonati con ripristino dello stato dei luoghi (ai sensi dell'art. 192 del medesimo decreto - divieto di abbandono).
In caso di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo è infatti necessario, innanzitutto, provvedere alla rimozione dei rifiuti e al loro corretto conferimento ad impianto autorizzato.
Una volta rimossi i rifiuti, si dovrà accertare ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 152/06 (mediante un'indagine delle matrici ambientali) se si è verificata una potenziale contaminazione del suolo ai sensi del Titolo V. Solo in caso di accertato superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, si attiverà la procedura di bonifica ai sensi dell'art. 242.
