Vai al contenuto della pagina

Verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Ultimo aggiornamento 01-12-2023

Le istruzioni da seguire ai fini del corretto svolgimento dei procedimenti di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Verifica) relativi ad opere di competenza della Provincia di Cremona, così come riportate nel seguito, sono valide sia per progetti non ancora realizzati (opere nuove), che per opere già dotate di provvedimento di esclusione dall’assoggettamento alla V.I.A. o di PAU (nei casi non disciplinati dal precedente punto 1c), a cui il Gestore intenda apportare modifiche o estensioni che possono generare nuovi impatti significativi sull'ambiente (differenti o maggiori rispetto a quelli già oggetto della verifica).

Il soggetto che ha intenzione di realizzare una delle opere elencate negli Allegati B e C – parte II della L. R. 2 febbraio 2010, n. 5 e s. m., prima di presentare le domande finalizzate all’ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi in materia ambientale, deve ottenere dall’Autorità competente la pronuncia di compatibilità ambientale conseguente allo svolgimento della procedura di Verifica. L’atto di esclusione dalla V.I.A. non produce effetti autorizzatori ed è finalizzato esclusivamente a determinare se il progetto presentato dal proponente fornisce gli elementi sufficienti per poter dare atto che la sua realizzazione è destinata a non produrre potenziali impatti ambientali significativi e negativi sulle componenti ambientali del territorio circostante il sito di progetto: in caso contrario, dispone che il proponente presenti domanda di PAU. Qualora il progetto ricada all’interno di un sito della Rete Natura 2000, o comunque possa interferire con habitat e specie tutelati ai sensi delle Direttive comunitarie 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli", non è ammesso alla disciplina della Verifica, ma deve obbligatoriamente essere assoggettato a procedura di PAU.

La procedura è quella dettata sia dall’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s. m., che dal Regolamento regionale n. 2 del 25/3/2020.

L’istruttoria di Verifica viene eseguita in conformità con le Linee guida di cui al D. M. 30 marzo 2015 (noto anche come D. M. 52).

L’istruttoria di Verifica per gli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti viene eseguita applicando il metodo di cui alla D.G.R. n. XI/5223 del 13/09/2021, che ha sostituito la D.G.R. n. 11317/10; la nuova norma obbliga il Proponente ad allegare all'istanza di Verifica il Report di Prevalutazione, non previsto dalla disciplina previgente.

In pratica, il modello di domanda per una nuova opera, adeguatamente compilato, deve essere scaricato dal portale S.I.L.V.I.A., deve essere compilato e poi caricato nel portale stesso, corredato di tutti i documenti necessari per lo svolgimento dell’istruttoria, compresi:

a) la ricevuta di versamento degli oneri di istruttoria e di bollo;

b) la scheda anagrafica adeguatamente compilata (il relativo modello è riportato al termine di questa pagina).

La cartografia vettoriale degli elementi territoriali sensibili ai fini dell'individuazione dei criteri localizzativi di cui al D. M. 52/2015 - Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a VIA, utile per l'applicazione della riduzione delle soglie dimensionali di assoggettamento a Verifica dei progetti di cui all'allegato IV del D. lgs. 152/2006 (punto 2) è accessibile on line utilizzando il Servizio webgis DM 52/15 del sito web provinciale www.atlanteambientale.it.

Solo per gli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti la domanda di Verifica deve essere compilata on line attraverso la piattaforma telematica regionale “q-cumber”, per essere poi caricata su S.I.L.V.I.A.; l’accesso alla piattaforma avviene a seguito dell’inserimento nella apposita finestra delle credenziali attribuite dal suo gestore; il soggetto che intende presentare una domanda di Verifica deve, quindi, prima di tutto ottenere le credenziali, richiedendole alla apposita sezione del sito del gestore.

L’accesso alla piattaforma “q-cumber”, finalizzato all'inserimento dei dati progettuali e cartografici inerenti al progetto da sottoporre a Verifica, avviene tramite la apposita sezione del sito del gestore.

Qualora l’istruttoria si concluda rilevando la sussistenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, il proponente può richiedere all’Autorità competente di specificare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare tali impatti ambientali significativi e negativi, proponendone i contenuti. Qualora l’Autorità competente valuti che tali proposte eliminano la sussistenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, rilascia la pronuncia di compatibilità ambientale, includendovi le condizioni ambientali validate.

La stessa procedura si applica ai casi di modifica o estensione delle opere di cui all'allegato A che rimangono sotto le soglie (esclusi i casi di cui alla lettera ag) dell’Allegato A alla L. R. 2 febbraio 2010, n. 5 e s. m.) e a tutti i casi di modifica o estensione di opere di cui al punto 8t) dell'allegato B alla medesima Legge; i relativi procedimenti sono disciplinati dalle lettere l e l-bis del comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 152/2006.

In pratica: qualora il Gestore di un’opera già dotata di un provvedimento in materia di V.I.A. (Verifica o PAU, nei casi non disciplinati dal precedente punto 1c) intenda apportarvi modifiche o estensioni che possono generare nuovi impatti significativi sull'ambiente (differenti o maggiori rispetto a quelli già oggetto della verifica), prima di inviare le comunicazioni / domande di modifica dovute ai sensi delle norme di settore, deve presentare una domanda di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. relativa al progetto di opera modificata, che consenta all’Autorità competente di valutare l’accettabilità dei suoi prevedibili impatti. Il procedimento da svolgere è quello della Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., così come precedentemente descritto, e si conclude con un provvedimento.

Qualora, invece, il Gestore ritenga che la modifica o l’estensione siano destinate a non produrre nuovi impatti significativi sull'ambiente, si applica la procedura di Valutazione preliminare (Pre-screening), descritta nell’apposita sezione di questo sito.