Vai al contenuto della pagina

La manutenzione degli impianti termici

Ultimo aggiornamento 01-12-2023

LE MANUTENZIONI OBBLIGATORIE

Le operazioni di manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente: pertanto la pulizia delle caldaie deve essere eseguita con la periodicità specificata nel libretto d'installazione e d'uso che viene consegnato dall'installatore al responsabile dell'impianto termico al momento dell'accensione.
In ogni, caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi, per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

I controlli previsti dalle norme vigenti in regione Lombardia, comprensivi delle analisi dei fumi e, ove richiesto, della misurazione del tiraggio, devono essere effettuati a cura del responsabile dell'impianto da un manutentore abilitato, scelto dal responsabile stesso, con le seguenti cadenze (il controllo può avvenire contestualmente ad un intervento di manutenzione e pulizia):

Per impianti termici

è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo e manutenzione conforme all'allegato "G", per gli impianti con potenza nominale al focolare minore di 35 kW, o all'allegato "F", per gli impianti con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kW.
L'originale del rapporto deve essere conservato insieme a tutta la documentazione di corredo all'impianto (libretto d'impianto o di centrale).


VOLUMETRIA E CONSUMI

Il tecnico che esegue l'intervento di manutenzione è tenuto a registrare sul rapporto di controllo la volumetria riscaldata e i consumi di combustibile delle due stagioni termiche precedenti. Per agevolare il lavoro dei tecnici, si consiglia agli utenti di calcolare anticipatamente tali valori e di fornirli al manutentore al momento dell'intervento.
Ai fini del calcolo dei consumi annuali, buona norma è registrare, ogni anno, i consumi al contatore il 15 ottobre, all'inizio del periodo di riscaldamento. In alternativa i consumi possono essere ricavati dalle bollette del gas.

I tecnici chiamati ad effettuare le operazioni di manutenzione devono possedere i requisiti di abilitazione previsti dalle norme di sicurezza (Legge 5 marzo 1990 n. 46 e s.m.i.).

Ogni due anni l'utente (tramite il manutentore) ha l'obbligo di presentare alla Provincia la "dichiarazione di avvenuta manutenzione".

I titolari di impianti termici che non hanno mai effettuato interventi di manutenzione o che non hanno effettuato regolarmente le manutenzioni commettono illeciti di tipo amministrativo, che sono accertati dalla Provincia di Cremona sulla base delle risultanze delle ispezioni svolte dagli ispettori incaricati dalla Provincia stessa.